23.12.2021 – Roma – Landi
Si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare in via preliminare il giudizio improcedibile a causa del mancato/tardivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Va osservato, innanzitutto, che l’oggetto del contendere, trattandosi di contestazione di contratti bancari e della accessoria fideiussione, rientra tra le materie indicate dall’art. 5 del d. lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l. 98/2013, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’esperimento obbligatorio, in via preliminare, del tentativo di mediazione.
SENTENZA