23.03.2021 – Roma – Cassazione
La norma evocata, impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali; come correttamente colto della sentenza impugnata, qui si tratta di tutt’altra materia, non vertendosi sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali (la vicenda traslativa è del tutto estranea alla controversia),
bensì in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, sub specie dell’azione revocatoria, la quale, come noto, si limita a rendere insensibile nei confronti dei creditori l’atto dispositivo a
contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso.
ORDINANZA