15.12.2017 – Napoli Nord – Rabuano
Non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora una parte abbia solo presentato la domanda di mediazione: infatti, l’art. 5 c. 2-bis d.lgs. 28/2010 dispone che la condizione si verifica qualora si svolga effettivamente il primo incontro anche se ad esso dovesse seguire l’esito negativo della discussione.2) Le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura di mediazione possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. 3) il legislatore dispone l’onere di attivare la mediazione a carico di colui che vuole far valere un diritto in giudizio, non potendosi invece ritenere quest’obbligo in capo alla parte che ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di accertare fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del proprio diritto. ORDINANZA