Effettivo svolgimento del primo incontro

27.09.2017 – Vasto – Pasquale

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della
eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante, secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
SENTENZA

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19.09.2017 – Treviso – Deli

L’onere di attivarsi onde realizzare la condizione di procedibilità grava sulla parte che si oppone al procedimento monitorio, la quale deve dimostrare anche che il mancato avverarsi della condizione di procedibilità della domanda giudiziale non è dipeso in alcun modo dalla propria condotta. In ogni caso, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi soddisfatta qualora la parte onerata provveda soltanto a depositare l’istanza di mediazione, ma è necessario che l’incontro di programmazione si svolga effettivamente.
SENTENZA

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26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

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14.06.2017 – Lussemburgo – Corte di Giustizia Europea

La normativa italiana non può imporre l’obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Nel contempo, è legittima la previsione normativa che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria collegata alla mancata ed ingiustificata partecipazione nella adr., se il consumatore si ritira successivamente al primo incontro con il mediatore. 2) L’obiettivo delle procedure ADR non è quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi ad organi giurisdizionali, ma quello di addivenire ad una soluzione concordata del conflitto. Le procedure di adr, pertanto, non possono comportare alcun tipo di disapplicazione dell’art. 47 CEDU, avente ad oggetto il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale.
3) L’Unione Europea deve assicurare ed assicura che gli Stati membri garantiscano l’accesso alle procedure adr gratuitamente o comunque a costi minimi ai consumatori.
SENTENZA

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29.05.2017 – Roma – Moriconi

1) Benché la proposta del giudice ex art. 185-bis non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione, il giudice deve indicare alcune direttive che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza nel farla propria, ovvero nello svilupparla autonomamente. 2) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. SENTENZA

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10.05.2017 – Messina – Aucelluzzo

Il Giudice rileva la nullità del procedimento di mediazione, ordinandone, altresì, la rinnovazione, in quanto l’istante non ha comunicato alle convenute il rinvio del primo incontro di mediazione, causando una evidente lesione del contraddittorio. Le convenute, infatti, non sono state poste nella condizione di partecipare al primo incontro di mediazione, che non può, in alcun modo, considerarsi effettivo.
ORDINANZA

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23.02.2017 – Roma – Moriconi

È del tutto evidente che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire provassero, incontrandosi e discutendo, con la presenza attiva e fattiva del mediatore, ad accordarsi.
A questo serve la condizione di procedibilità. Per questo è stata prevista per la parte onerata una sanzione assai pesante, vale a dire l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese, per il caso di non attivazione del procedimento di mediazione, obbligatoria e demandata.
SENTENZA

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17.02.2017 – Firenze – Mazzarelli

La nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

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23.12.2016 – Palermo – Ruvolo

Il Giudicante ha ravvisato che il primo incontro di mediazione non può ritenersi una mera formalità delegabile ai rispettivi avvocati, così come non può concludersi con una semplice dichiarazione di non voler procedere oltre il primo incontro. Pertanto, in caso di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, la conseguenza sarà quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale, qualora l’istante non si presenti al primo incontro, mentre se non compare personalmente in mediazione il chiamato, verrà comminata la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione personale, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.
(ORDINANZA)

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20.12.2016 – Vasto – Pasquale

(…) non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul
tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

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28.11.2016 – Roma – Moriconi

Il mediatore potrà, se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 decr. lgsl.28/10 disponendo in mancanza di accordo la mediazione della controversia.
SENTENZA

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07.11.2016 – Torino – Di Capua

(…) qualora la suddetta proposta conciliativa non venisse accettata dalle parti, sarà disposta la mediazione delegata ex officio iudicis, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
ORDINANZA

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11.10.2016 – Siracusa – Muratore

Il presente giudice dispone la mediazione delegata, invitando le parti a presentarsi personalmente nei termini di legge, per permettere al mediatore di effettuare una proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti, con riguardo a un giudizio di divisione immobiliare che non può non concludersi con vendita all’asta, con conseguenti maggiori esborsi di denaro gravanti sulle parti.
ORDINANZA

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26.09.2014 – Pavia – Marzocchi

(…) necessario che il mediatore non si limiti a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri (il che è doveroso sempre) ma verbalizzi anche quale parte dichiari di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione. Considerato che se il primo incontro avrà, per contro, uno svolgimento che si sostanzia in una mediazione vera e propria, la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata. Sarà pertanto necessario che il mediatore con la sua verbalizzazione consenta di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro. Solo in questo modo il magistrato sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali.
ORDINANZA

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14.07.2016 – Roma – Moriconi

Si può ipotizzare che il legislatore si volesse accontentare del semplice dato formale dell’avvenuta presentazione dell’istanza di mediazione da parte del soggetto onerato ?
Si può̀ ipotizzare che per il legislatore fosse del tutto indifferente che l’istante si presentasse effettivamente davanti al mediatore per esperire la mediazione? E che potesse essere sufficiente, per le esigenze perseguite con questa riforma, un ruolo del mediatore puramente notarile, di attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda?
È del tutto evidente, al contrario, che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire si incontrassero personalmente e tentassero, discutendo con la presenza attiva e fattiva del mediatore, di accordarsi.
SENTENZA

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11.04.2016 – Siracusa – Rizzo

Il Giudice rilevato che dal verbale prodotto non emerge l’avveramento della condizione di procedibilità allo stato, atteso, che l’incontro tra le parti non appare aver condotto ad un concreto confronto tra le stesse sui profili della lite, sicché la procedura non può ritenersi esaurientemente esperita.

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