Effettivo svolgimento del primo incontro

09.04.2016 – Ascoli Piceno – Mariani

INVITA pertanto il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti; ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. (…) INVITA altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,
PRESCRIVE
che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

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04.04.2016 – Roma – Moriconi

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. (…)
Va segnalato che chi scrive ha già diffusamente e motivatamente espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione – i termini e le condizioni per la producibilità ed utilizzabilità in giudizio della C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione). Come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).
ORDINANZA

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29.02.2016 – Roma – Moriconi

In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.
SENTENZA

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15.02.2016 – Roma – Moriconi

La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti.
ORDINANZA

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01.02.2016 – Roma – Moriconi

Il procedimento di mediazione, caratterizzato dalla informalità, ben può essere svolto anche con parti ulteriori rispetto a quelle della causa alla quale pertiene il provvedimento di invio in mediazione demandata (…)

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15.01.2016 – Civitavecchia – Febbraro

La mediazione si è conclusa negativamente poiché non è iniziata dopo il primo incontro e cioè dopo la fase preliminare. il giudice ordina la prosecuzione della mediazione ovvero la rinnovazione del procedimento entro il termine di 15 giorni.
ORDINANZA

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15.10.2015 – Firenze – Scionti

Revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e condannate parte istante e parte convenuta per non aver effettivamente esperito la mediazione ma per essersi limitate a dire di “non voler andare avanti oltre l’incontro di programmazione”.
SENTENZA

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05.10.2015 – Reggio Calabria – Delfino

Per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla ver e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni stragiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
ORDINANZA

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01.10.2015 – Firenze – Barbarisi

Avvisa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, precisando che le stesse devono presentarsi dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato
iscritto all’Albo e partecipare ad una effettiva procedura di mediazione;
ORDINANZA

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18.05.2015 – Pavia – Marzocchi

In mediazione delegata nel primo incontro le parti sono tenute ad entrare direttamente nel merito della controversia in quanto la valutazione sulla “mediabilità” della lite è già effettuata dal giudice.
La parte deve presenziare personalmente all’incontro salvo rari casi eccezionali in cui potrà essere rappresentata da altro soggetto, a condizione che sia munito di procura speciale notarile, unico strumento idoneo a radicare adeguata rappresentanza.
Il mediatore deve verbalizzare eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
ORDINANZA

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