Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendo dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società assicurativa opposta, all’ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, e dovendo in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve conclusivamente affermare che la necessaria partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) (…) è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr.lgsl.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.
ORDINANZA