Improcedibilità della domanda

16.01.2020 – Verona – Vaccari

In tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della
tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la penultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.
VERBALE

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13.01.2020 – Cosenza – Maffei

Il Tribunale ritiene che, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.
SENTENZA

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13.01.2020 – Avellino – De Tullio

Il Tribunale ritiene di pronunciare condanna della SOCIETÀ XX e della SOCIETÀ ZZ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento della somma determinata equitativamente in € 5.000,00, oltre interessi legali, in favore della BANCA, in applicazione dell’art. 96 comma III cod. proc. civ., in ragione del preclusivo ed ingiustificato rifiuto di prendere parte al tentativo di mediazione obbligatoria, manifestato con l’atto di delega in data 21.7.2017.
SENTENZA

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13.01.2020 – Firenze – Cassazione

Giova sottolineare che la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione di improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso dal giudice, ma piuttosto l’effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell’udienza fissata dal giudice per consentire l’avveramento della condizione di procedibilità.
SENTENZA

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26.11.2019 – Verona – Vaccari

Qualora nella procura sia presente esclusivamente la dicitura “potere di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” e, non anche, un chiaro riferimento alla facoltà del difensore di partecipare alla mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
SENTENZA

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27.06.2019 – Roma – Moriconi

Si deve conclusivamente affermare che la necessaria partecipazione personale, non
delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) che qui non ricorrono, non essendo credibile né verosimile che per ben due occasioni, neppure l’una a ridosso dell’altra, G.A. sia stato nell’assoluta impossibilità di presenziare al procedimento di mediazione, è insita nella
natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr. lgsl.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.
SENTENZA

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12.06.2019 – Roma – Ghiron

La partecipazione alla mediazione sia un atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile) considerato altresì che la partecipazione del difensore all’uopo delegato ha il solo scopo di garantire un’assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale. L’istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i ‘litiganti’ al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; verifica impossibile in assenza delle parti.
SENTENZA

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24.05.2019 – Bologna – Cassazione

Avrebbe dovuto promuovere il procedimento di mediazione entro il termine assegnato dal Tribunale, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel termine assegnato dal Tribunale con l’ordinanza in data 10.4.2017 con la quale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposto il mutamento del rito, il Tribunale aveva assegnato il termine per l’esperimento del procedimento di mediazione.
Il mancato esperimento della mediazione ha quindi comportato la improcedibilità della domanda creditoria fatta valere in sede monitoria, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
SENTENZA

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09.05.2019 – Roma – Cassazione

Se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Deve ritenersi che (essendo pacifica la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì, giusta espresso accertamento in tal senso contenuto in sentenza, che il difensore per essa presente fosse munito «di sola procura alle liti», con la conseguenza che lo stesso non poteva nemmeno considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione) la condizione di procedibilità rappresentata dall’esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) deve considerarsi non avverata.
SENTENZA

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27.03.2019 – Roma – Cassazione

(circa chi debba riproporre la mediazione) Si registra non solo un ampio dibattito in dottrina ma anche un tuttora non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, reso più acuto dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA

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20.03.2019 – Aosta – De Paola

Nessuna preclusione normativa era prevista per la rinnovazione della procedura di mediazione all’ esito dell’istruttoria; tale rinnovazione appariva ancor più opportuna nel caso di specie, in quanto non risultava che il procedimento di mediazione anteriore al giudizio
concernesse anche le domande (ivi comprese quelle risarcitorie, oltre quelle concernenti diritti reali) che erano poi state avanzate dagli attori nel presente giudizio, domande rispetto alle quali il convenuto aveva svolto le proprie difese ed eccezioni; tali domande ed eccezioni, con le relative questioni, invece, ben avrebbero potuto (all’ esito della compiuta definizione delle rispettive prese ed eccezioni delle parti) rientrare nell’ambito della mediazione da introdurre a seguito del presente provvedimento.
SENTENZA

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18.02.2019 – Pordenone – Leanza

Al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, è sufficiente che i fatti che costituiscono il petitum siano gli stessi del procedimento di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda.
SENTENZA

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14.02.2019 – Verona – Bartolotti

Anche nelle materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria, il giudice, dopo avere concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa, può offrire loro l’opportunità di godere di un tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti tra le parti.
2) Fermo restando l’autonomia dell’organismo nella formulazione della migliore proposta, nella stessa ordinanza il giudice può suggerire alle parti una soluzione transattiva, in caso di esito negativo della procedura conciliativa, evidenziando i vantaggi economici che deriverebbero da un accordo e i rischi della prosecuzione della causa.
ORDINANZA

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06.02.2019 – Roma – Cassazione

Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione delle parti innanzi al mediatore perché, solo nel dialogo informale tra le parti e il mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Le parti possono farsi comunque sostituire da persone delegate, quindi anche dal loro difensore ma non solo, in alcuni momenti non salienti della mediazione, salva diversa disposizione legislativa. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi, il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
SENTENZA

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22.01.2019 – Mantova – Fraccalvieri

Alla luce del principio di ragionevole durata del processo, la condizione di procedibilità si è avverata, sussistendo tra il procedimento di mediazione ed il presente giudizio piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum, a nulla rilevando che nell’ istanza di mediazione gli attori abbiano quantificato le somme richieste diversamente rispetto all’ atto di citazione, ovvero non abbiano domandato il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis; potendo la parte istante, al fine di addivenire alla conciliazione, domandare meno di quanto chiederebbe in sede
processuale ed avendo, in ogni caso, parte convenuta avuto, in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea ed essendo stata
messa, pertanto, nelle condizioni di valutare l’opportunità della Conciliazione.
SENTENZA

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22.01.2019 – Avellino – Polimeno

1) La sanzione dell’improcedibilità è prevista deve essere comminata nel momento in cui la parte onerata ex lege che, a prescindere o meno dall’attivazione del procedimento da parte sua non lo coltiva non comparendo non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.
2) La pronuncia ex art. 96 c.3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal giudice anche d’ufficio, sulla base degli elementi emersi all’esito del giudizio. L’istituto in esame possiede natura mista sanzionatoria e risarcitoria. La liquidazione va effettuata in via equitativa dal giudice prendendo in considerazione la gravità della colpa e i presumibili pregiudizi arrecati alla controparte, in ragione della natura, dell’oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che in termini di pregiudizio non patrimoniale. La determinazione giudiziale, quindi, deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza.
SENTENZA

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