20.12.2018 – Roma – Moriconi
1) Nella mediazione, la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, il quale deve essere conferito con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere. Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione della parte impinge alla improcedibilità delle domande, oltre che alla possibilità di applicare sanzioni previste per la mancata partecipazione al procedimento.
2) La procura alle liti, quand’anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce solo alla causa e non è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo da parte del rappresentante.
SENTENZA