Improcedibilità della domanda

19.09.2017 – Treviso – Deli

L’onere di attivarsi onde realizzare la condizione di procedibilità grava sulla parte che si oppone al procedimento monitorio, la quale deve dimostrare anche che il mancato avverarsi della condizione di procedibilità della domanda giudiziale non è dipeso in alcun modo dalla propria condotta. In ogni caso, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi soddisfatta qualora la parte onerata provveda soltanto a depositare l’istanza di mediazione, ma è necessario che l’incontro di programmazione si svolga effettivamente.
SENTENZA

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26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

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14.06.2017 – Lussemburgo – Corte di Giustizia Europea

La normativa italiana non può imporre l’obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Nel contempo, è legittima la previsione normativa che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria collegata alla mancata ed ingiustificata partecipazione nella adr., se il consumatore si ritira successivamente al primo incontro con il mediatore. 2) L’obiettivo delle procedure ADR non è quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi ad organi giurisdizionali, ma quello di addivenire ad una soluzione concordata del conflitto. Le procedure di adr, pertanto, non possono comportare alcun tipo di disapplicazione dell’art. 47 CEDU, avente ad oggetto il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale.
3) L’Unione Europea deve assicurare ed assicura che gli Stati membri garantiscano l’accesso alle procedure adr gratuitamente o comunque a costi minimi ai consumatori.
SENTENZA

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08.06.2017 – Ravenna – Vicini

Ai fini della competenza per territorio dell’organismo adito, deve ritenersi sufficiente che questo abbia una sede accreditata dal registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, anche secondaria, nel luogo del giudice territorialmente competente, a nulla rilevando il fatto che tale sede non risulti dal registro delle imprese, o che non si tratti di una sede “effettiva” , poiché non può essere addossato all’utente l’onere di verificare se le sedi accreditate dal Ministero della Giustizia siano effettivamente operative ed idonee allo svolgimento dell’attività di mediazione.
SENTENZA

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29.05.2017 – Roma – Moriconi

1) Benché la proposta del giudice ex art. 185-bis non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione, il giudice deve indicare alcune direttive che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza nel farla propria, ovvero nello svilupparla autonomamente. 2) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. SENTENZA

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24.05.2017 – Milano – Sentenza di appello

Questa Corte è chiamata a decidere se il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione, alla stregua della legge sulla mediazione processuale, possa ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, situazione –quest’ultima- che certamente determina l’improcedibilità del giudizio ordinario. La Corte rileva come il termine assegnato dal Giudice, nel caso di specie, corrisponda a quello di quindici giorni indicato dalla legge nell’art. 5 d.lgs. 28/2010, senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo […] Al termine di quindici giorni non appare corrispondere un termine processuale. […] Il procedimento di mediazione, infatti, costituisce una parentesi alternativa del procedimento ordinario e non può ritenersi come un’appendice di quest’ultimo, certamente sottoposto a più rigorose regole endoprocessuali.
SENTENZA

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15.05.2017 – Vasto – Pasquale

Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria sia perché manca una espressa previsione legale di perentorietà del termine, sia in vista dello scopo che il termine persegue, sia della funzione alla quale adempie, sia in quanto il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in ordine alla sua inosservanza. Lo scopo perseguito dal termine di quindici giorni è garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, in modo che essa possa essere portata a termine prima della celebrazione dell’udienza di rinvio che deve essere fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, non superiore a tre mesi. La funzione del termine di quindici giorni si identifica in un intento acceleratorio della procedura. Se è vero che non sono previste sanzioni conseguenti alla inosservanza del termine, è anche vero che chi non lo rispetta più facilmente si espone al rischio per cui il procedimento di mediazione possa non concludersi entro i perentori termini di legge e quindi alla improcedibilità della domanda. 2) Qualora la parte, pur non avendo rispettato il predetto termine di quindici giorni, non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto il ritardo si identifica come puramente formale, non comportando alcuna conseguenza di ordine sostanziale.
ORDINANZA

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11.05.2017 – Verona – Vaccari

Il legislatore ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova.
ORDINANZA

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10.05.2017 – Messina – Aucelluzzo

Il Giudice rileva la nullità del procedimento di mediazione, ordinandone, altresì, la rinnovazione, in quanto l’istante non ha comunicato alle convenute il rinvio del primo incontro di mediazione, causando una evidente lesione del contraddittorio. Le convenute, infatti, non sono state poste nella condizione di partecipare al primo incontro di mediazione, che non può, in alcun modo, considerarsi effettivo.
ORDINANZA

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27.04.2017 – Padova – Marani

La condanna alle spese di causa e al contributo unificato del giudizio deve sempre estendersi al procedimento di mediazione, in quanto costituisce condizione di procedibilità della causa stessa.
SENTENZA

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18.04.2017 – Verona – Vaccari

Deve considerarsi legittimo impedimento la mancata comunicazione dell’anticipo del primo incontro. Questo giudice ritiene improcedibile il giudizio per il mancato valido esperimento della mediazione proposta dall’istante in quanto la banca convenuta non è stata posta in condizione di partecipare. In particolare, il Giudice rileva che la parte attrice non ha prodotto copia della ricezione della comunicazione dell’anticipazione di un giorno del primo incontro.
ORDINANZA

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18.04.2017 – Ascoli Piceno – Mariani

Qualora una parte non si presenti personalmente all’incontro di mediazione, il giudice deve comminare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 4 d.lgs. 28/2010: solo ove si aderisca al primo incontro informativo, la parte chiamata ha adempiuto all’obbligo su di essa incombente, non essendo possibile la comminatoria di alcuna sanzione anche qualora, dopo il primo incontro, dichiari che non intende proseguire. Nel caso in esame, invece, si riscontra che la convenuta non partecipava e il verbale di mediazione aveva esito negativo proprio per l’assenza della parte chiamata.
ORDINANZA

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06.04.2017 – Napoli – Rabuano

1)Il Giudice dispone che ambedue le parti depositino presso l’organismo di mediazione copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro. In caso di mancato accordo, il Giudice, inoltre, dispone che il mediatore formuli una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti. 2) il dlgs 28/2010 mira a favorire la comparizione personale della parte, quale autonomo ed indefettibile centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendosi limitare a casi eccezionali l’ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale pure munito dei necessari poteri. ORDINANZA

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17.03.2017 – Rovigo – Bettio

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, verte sulla parte opponente secondo quanto previsto dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 che deve essere interpretato in conformità alla costituzione e alla ratio della mediazione. Va pertanto dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente cristallizzazione del decreto ingiuntivo opposto in caso di mancato avvio.
SENTENZA

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10.03.2017 – Pordenone – Leanza

La mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo di delegati. Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione e quindi l’improcedibilità della domanda. Graverà sul mediatore adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del èrimo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.
SENTENZA

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27.02.2017 – Napoli – Bressi

L’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
SENTENZA

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