Organismo e mediatori

15.12.2017 – Napoli Nord – Rabuano

Non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora una parte abbia solo presentato la domanda di mediazione: infatti, l’art. 5 c. 2-bis d.lgs. 28/2010 dispone che la condizione si verifica qualora si svolga effettivamente il primo incontro anche se ad esso dovesse seguire l’esito negativo della discussione.2) Le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura di mediazione possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. 3) il legislatore dispone l’onere di attivare la mediazione a carico di colui che vuole far valere un diritto in giudizio, non potendosi invece ritenere quest’obbligo in capo alla parte che ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di accertare fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del proprio diritto. ORDINANZA

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19.10.2017 – Padova – Reale

1) Il verbale di mediazione costituisce piena prova nel successivo giudizio, ancorché non sia impugnato per falsità del verbale stesso.
2)Nelle more del procedimento di mediazione, non è previsto da nessuna disposizione di legge l’invito scritto alle parti agli incontri successivi alla programmazione e al primo incontro di mediazione; 3) ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in ordine alla regolarità del procedimento di mediazione in caso di mancata assistenza legale da parte di un avvocato alla parte: la conseguenza sarebbe solo quella della necessità dell’omologazione dell’accordo da parte del Presidente del Tribunale. In assenza di quest’ultima, l’accordo non costituisce titolo esecutivo ai fini del successivo giudizio.

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05.10.2017 – Roma – Moriconi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
ORDINANZA

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28.09.2017 – Verona – Vaccari

Il procedimento di conciliazione obbligatoria può ritenersi compatibile con l’ordinamento comunitario qualora non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso sostanziale, sospenda la prescrizione e decadenza dei diritti oggetto della controversia, non generi ingenti costi per le parti, a patto che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. ORDINANZA

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28.09.2017 – Roma – Moriconi

1) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare l’introduzione o l’incrostazione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto saturo come quello della giustizia italiana. Ciò costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante per l’accertamento e la prova dei fatti a carico della parte chiamata non comparsa, concorrendo a ritenere raggiunta la piena prova dell’inadempimento del convenuto. 2) l’ammontare della sanzione ex art. 96 c.p.c. deve essere parametrata ai seguenti criteri: allo stato soggettivo di colpa grave o dolo in capo al responsabile; alla qualifica e caratteristiche del responsabile attraverso le quali si rende capace di condotte consapevoli; alla forza e al potere economico del responsabile, di cui può abusare, con la sua condotta, del giudizio e modo di gestirlo; alla necessità che, in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, la sanzione costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.

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19.07.2017 – Roma – T.A.R. Lazio

Tra i fatti che possono comportare la cancellazione dell’organismo di mediazione deve ricomprendersi l’ipotesi della perdita in capo ad uno dei mediatori, inseriti nell’elenco predisposto dallo stesso organismo, dei requisiti di onorabilità. Infatti, la titolarità del requisito dell’onorabilità in capo al mediatore inserito nell’elenco dell’organismo richiede l’iscrizione nel registro stesso per tutta la durata della dell’incarico e non solo al momento della richiesta di iscrizione.

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14.06.2017 – Lussemburgo – Corte di Giustizia Europea

La normativa italiana non può imporre l’obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Nel contempo, è legittima la previsione normativa che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria collegata alla mancata ed ingiustificata partecipazione nella adr., se il consumatore si ritira successivamente al primo incontro con il mediatore. 2) L’obiettivo delle procedure ADR non è quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi ad organi giurisdizionali, ma quello di addivenire ad una soluzione concordata del conflitto. Le procedure di adr, pertanto, non possono comportare alcun tipo di disapplicazione dell’art. 47 CEDU, avente ad oggetto il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale.
3) L’Unione Europea deve assicurare ed assicura che gli Stati membri garantiscano l’accesso alle procedure adr gratuitamente o comunque a costi minimi ai consumatori.
SENTENZA

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08.06.2017 – Ravenna – Vicini

Ai fini della competenza per territorio dell’organismo adito, deve ritenersi sufficiente che questo abbia una sede accreditata dal registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, anche secondaria, nel luogo del giudice territorialmente competente, a nulla rilevando il fatto che tale sede non risulti dal registro delle imprese, o che non si tratti di una sede “effettiva” , poiché non può essere addossato all’utente l’onere di verificare se le sedi accreditate dal Ministero della Giustizia siano effettivamente operative ed idonee allo svolgimento dell’attività di mediazione.
SENTENZA

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29.05.2017 – Roma – Moriconi

1) Benché la proposta del giudice ex art. 185-bis non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione, il giudice deve indicare alcune direttive che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza nel farla propria, ovvero nello svilupparla autonomamente. 2) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. SENTENZA

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21.05.2017 – Bari (Altamura) – Fazio

1) il mediatore deve accuratamente verbalizzare le attività svolte dinanzi a sé e in particolar modo le ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione; 2) l’attore è tenuto a individuare un organismo di mediazione nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti
ORDINANZA

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06.04.2017 – Napoli – Rabuano

1)Il Giudice dispone che ambedue le parti depositino presso l’organismo di mediazione copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro. In caso di mancato accordo, il Giudice, inoltre, dispone che il mediatore formuli una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti. 2) il dlgs 28/2010 mira a favorire la comparizione personale della parte, quale autonomo ed indefettibile centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendosi limitare a casi eccezionali l’ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale pure munito dei necessari poteri. ORDINANZA

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02.03.2017 – Savona – Traverso

Si deve ritenere che gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto Ciò è tanto vero che l’art. 5 c. 6 d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante” onde evitare che lo stesso termine possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.
SENTENZA

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24.02.2017 – TAR Abruzzo

La disposizione di fonte primaria, cioè, conformemente alla funzione attiva e deflattiva della mediazione – non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti – prevede che il mediatore possa formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti.
SENTENZA TAR ABRUZZO

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30.01.2017 – Vasto – Pasquale

(…) occorre chiarire che, nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e aver recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione.
ORDINANZA

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20.12.2016 – Vasto – Pasquale

(…) non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul
tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

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