Partecipazione personale

13.01.2020 – Torino – Peila

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.
SENTENZA

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06.10.2020 – Roma – Cassazione

Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendo dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società assicurativa opposta, all’ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, e dovendo in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si deve conclusivamente affermare che la necessaria partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) (…) è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr.lgsl.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.
ORDINANZA

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22.08.2020 – Benevento – D’Ambrogio

aver introdotto in sede giudiziale una nuova causa petendi relativa al superamento del tasso soglia per l’usura è certamente fatto costituente proprio la citata asimmetria tra le domande svolte in fase stragiudiziale e quelle svolte in fase giudiziale, poiché è stato alterato il percorso valutativo della domanda di mediazione da parte della società convenuta.
SENTENZA

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04.08.2020 – Castrovillare – Prato

Va evidenziato che nella sentenza di primo grado la questione relativa alle implicazioni conseguenti alla mancata comparizione personale delle parti in sede di mediazione non risulta in alcun modo esaminata, con il conseguente corollario che il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio la questione di improcedibilità di detta domanda, e che l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo,
mentre tra le questioni pregiudiziali di rito – sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il giudice non si sia pronunciato – e la questione di merito sussiste una relazione di mera presupposizione
logico- giuridica
SENTENZA

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13.07.2020 – Genova – Corte d’Appello

Irrilevante, poi, è la circostanza che l’appellata abbia rifiutato una proposta transattiva; l’art. 91 c.p.c. dà rilievo a tale condotta, ai fini della disciplina delle spese, solo quando la domanda sia accolta in sentenza in misura non superiore al contenuto della proposta rifiutata.
SENTENZA

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16.06.2020 – Roma – Corrias

Ritenuto in conclusione: che l’ opposizione ed ogni altra domanda formulata dalla M.XXXXX debbano essere dichiarate improcedibili per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
che debba essere accolta la domanda di risarcimento azionata dalla M.XXXXXX ai sensi dell’ art.96 c.p.c., potendo ritenersi, sulla base del comportamento dilatorio tenuto dalla M.XXXXX in sede di mediazione, che la stessa abbia intrapreso il presente giudizio con la consapevolezza dell’ infondatezza dei suoi assunti difensivi
SENTENZA

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13.01.2020 – Cosenza – Maffei

Il Tribunale ritiene che, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.
SENTENZA

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26.09.2019 – Roma – Moriconi

Vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Va avvertito che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr. lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è comportamento valutabile nel merito della causa e possibile fonte di responsabilità ex art. 96 cpc.
ORDINANZA

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27.06.2019 – Roma – Moriconi

Si deve conclusivamente affermare che la necessaria partecipazione personale, non
delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) che qui non ricorrono, non essendo credibile né verosimile che per ben due occasioni, neppure l’una a ridosso dell’altra, G.A. sia stato nell’assoluta impossibilità di presenziare al procedimento di mediazione, è insita nella
natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr. lgsl.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.
SENTENZA

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12.06.2019 – Roma – Ghiron

La partecipazione alla mediazione sia un atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile) considerato altresì che la partecipazione del difensore all’uopo delegato ha il solo scopo di garantire un’assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale. L’istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i ‘litiganti’ al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; verifica impossibile in assenza delle parti.
SENTENZA

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09.05.2019 – Roma – Cassazione

Se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Deve ritenersi che (essendo pacifica la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì, giusta espresso accertamento in tal senso contenuto in sentenza, che il difensore per essa presente fosse munito «di sola procura alle liti», con la conseguenza che lo stesso non poteva nemmeno considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione) la condizione di procedibilità rappresentata dall’esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) deve considerarsi non avverata.
SENTENZA

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16.04.2019 – Parma – Chiari

“Per mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità. Invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione.
ORDINANZA

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14.02.2019 – Verona – Bartolotti

Anche nelle materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria, il giudice, dopo avere concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa, può offrire loro l’opportunità di godere di un tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti tra le parti.
2) Fermo restando l’autonomia dell’organismo nella formulazione della migliore proposta, nella stessa ordinanza il giudice può suggerire alle parti una soluzione transattiva, in caso di esito negativo della procedura conciliativa, evidenziando i vantaggi economici che deriverebbero da un accordo e i rischi della prosecuzione della causa.
ORDINANZA

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06.02.2019 – Roma – Cassazione

Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione delle parti innanzi al mediatore perché, solo nel dialogo informale tra le parti e il mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Le parti possono farsi comunque sostituire da persone delegate, quindi anche dal loro difensore ma non solo, in alcuni momenti non salienti della mediazione, salva diversa disposizione legislativa. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi, il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
SENTENZA

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04.02.2019 – Roma – Moriconi

L’organismo va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto.
È richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.
Consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc
ORDINANZA

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24.01.2019 – Frosinone – Corte di Appello

Il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità;
ORDINANZA

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