18.04.2017 – Ascoli Piceno – Mariani
Qualora una parte non si presenti personalmente all’incontro di mediazione, il giudice deve comminare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 4 d.lgs. 28/2010: solo ove si aderisca al primo incontro informativo, la parte chiamata ha adempiuto all’obbligo su di essa incombente, non essendo possibile la comminatoria di alcuna sanzione anche qualora, dopo il primo incontro, dichiari che non intende proseguire. Nel caso in esame, invece, si riscontra che la convenuta non partecipava e il verbale di mediazione aveva esito negativo proprio per l’assenza della parte chiamata.
ORDINANZA