Partecipazione personale

18.04.2017 – Ascoli Piceno – Mariani

Qualora una parte non si presenti personalmente all’incontro di mediazione, il giudice deve comminare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 4 d.lgs. 28/2010: solo ove si aderisca al primo incontro informativo, la parte chiamata ha adempiuto all’obbligo su di essa incombente, non essendo possibile la comminatoria di alcuna sanzione anche qualora, dopo il primo incontro, dichiari che non intende proseguire. Nel caso in esame, invece, si riscontra che la convenuta non partecipava e il verbale di mediazione aveva esito negativo proprio per l’assenza della parte chiamata.
ORDINANZA

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06.04.2017 – Napoli – Rabuano

1)Il Giudice dispone che ambedue le parti depositino presso l’organismo di mediazione copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro. In caso di mancato accordo, il Giudice, inoltre, dispone che il mediatore formuli una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti. 2) il dlgs 28/2010 mira a favorire la comparizione personale della parte, quale autonomo ed indefettibile centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendosi limitare a casi eccezionali l’ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale pure munito dei necessari poteri. ORDINANZA

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10.03.2017 – Pordenone – Leanza

La mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo di delegati. Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione e quindi l’improcedibilità della domanda. Graverà sul mediatore adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del èrimo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.
SENTENZA

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27.02.2017 – Napoli – Bressi

L’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
SENTENZA

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23.02.2017 – Roma – Moriconi

È del tutto evidente che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire provassero, incontrandosi e discutendo, con la presenza attiva e fattiva del mediatore, ad accordarsi.
A questo serve la condizione di procedibilità. Per questo è stata prevista per la parte onerata una sanzione assai pesante, vale a dire l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese, per il caso di non attivazione del procedimento di mediazione, obbligatoria e demandata.
SENTENZA

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17.02.2017 – Firenze – Mazzarelli

La nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

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30.01.2017 – Vasto – Pasquale

(…) occorre chiarire che, nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e aver recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione.
ORDINANZA

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27.01.2017 – Napoli – Marrazzo

L’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte.
SENTENZA

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20.01.2017 – Pavia – Marzocchi

(…) non si svolgeva regolarmente in quanto l’opponente, chiamata in mediazione dalla più diligente parte opposta, non si presentava all’incontro, limitandosi a delegare il proprio difensore incaricandolo di comunicare al mediatore i motivi della sua impossibilità di partecipare alla procedura

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23.12.2016 – Palermo – Ruvolo

Il Giudicante ha ravvisato che il primo incontro di mediazione non può ritenersi una mera formalità delegabile ai rispettivi avvocati, così come non può concludersi con una semplice dichiarazione di non voler procedere oltre il primo incontro. Pertanto, in caso di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, la conseguenza sarà quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale, qualora l’istante non si presenti al primo incontro, mentre se non compare personalmente in mediazione il chiamato, verrà comminata la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione personale, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.
(ORDINANZA)

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19.12.2016 – Roma – Moriconi

La partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. (…) valutazione specifica e concreta ad opera del giudice del contenuto del conflitto, della validità ed efficacia delle ragioni che ciascuna parte ha esposto a suo favore, e di conseguenza, della reale possibilità di mediabilità della lite.

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11.10.2016 – Siracusa – Muratore

Il presente giudice dispone la mediazione delegata, invitando le parti a presentarsi personalmente nei termini di legge, per permettere al mediatore di effettuare una proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti, con riguardo a un giudizio di divisione immobiliare che non può non concludersi con vendita all’asta, con conseguenti maggiori esborsi di denaro gravanti sulle parti.
ORDINANZA

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26.09.2014 – Pavia – Marzocchi

(…) necessario che il mediatore non si limiti a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri (il che è doveroso sempre) ma verbalizzi anche quale parte dichiari di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione. Considerato che se il primo incontro avrà, per contro, uno svolgimento che si sostanzia in una mediazione vera e propria, la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata. Sarà pertanto necessario che il mediatore con la sua verbalizzazione consenta di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro. Solo in questo modo il magistrato sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali.
ORDINANZA

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26.08.2016 – Caltanissetta – Gilotta

Inoltre la parte cha avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi all’incontro in mediazione, la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata.
SENTENZA

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15.06.2016 – Vasto – Pasquale

Il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo (…).
Ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015; considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore (…)
ORDINANZA

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