11.09.2015 – Siracusa – Rizzo
Il Giudice invita il mediatore a formulare una proposta conciliativa anche senza la richiesta congiunta delle parti.
ORDINANZA
Il Giudice invita il mediatore a formulare una proposta conciliativa anche senza la richiesta congiunta delle parti.
ORDINANZA
Il giudice prescrive al mediatore di formulare una proposta di conciliazione anche in assenza di una concorde richiesta delle parti
ORDINANZA
In mediazione delegata nel primo incontro le parti sono tenute ad entrare direttamente nel merito della controversia in quanto la valutazione sulla “mediabilità” della lite è già effettuata dal giudice.
La parte deve presenziare personalmente all’incontro salvo rari casi eccezionali in cui potrà essere rappresentata da altro soggetto, a condizione che sia munito di procura speciale notarile, unico strumento idoneo a radicare adeguata rappresentanza.
Il mediatore deve verbalizzare eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
ORDINANZA
Necessaria la presenza personale della parte in mediazione. La mediazione va effettivamente esperita, non ci si deve limitare all’incontro di programmazione.
ORDINANZA
Per non aver partecipato al procedimento di mediazione, la parte vittoriosa ottiene la liquidazione solo di un terzo delle spese legali e viene condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato
SENTENZA
La mediazione può essere validamente svolta anche senza la presenza della parte convocata se previsto dal Regolamento dell’Organismo
ORDINANZA
Il mediatore dovrà rinviare il primo incontro se le parti non sono presenti in persona
SENTENZA
Il Giudice condanna entrambe le parti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, personale o delegata, all’incontro di mediazione
ORDINANZA
Il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte
ORDINANZA
I difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fato che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa.
ORDINANZA