Partecipazione personale

18.05.2015 – Pavia – Marzocchi

In mediazione delegata nel primo incontro le parti sono tenute ad entrare direttamente nel merito della controversia in quanto la valutazione sulla “mediabilità” della lite è già effettuata dal giudice.
La parte deve presenziare personalmente all’incontro salvo rari casi eccezionali in cui potrà essere rappresentata da altro soggetto, a condizione che sia munito di procura speciale notarile, unico strumento idoneo a radicare adeguata rappresentanza.
Il mediatore deve verbalizzare eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
ORDINANZA

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30.04.2015 – Roma – Morriconi

Per non aver partecipato al procedimento di mediazione, la parte vittoriosa ottiene la liquidazione solo di un terzo delle spese legali e viene condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato
SENTENZA

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08.10.2014 – Cassino (FR) – Capuzzi

Il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte
ORDINANZA

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05.06.2014 – Bologna – Giannitti

I difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fato che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa.
ORDINANZA

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