26.06.2017 – Roma – Moriconi
Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA