Sanzione ex art. 96 cpc

26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

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29.05.2017 – Roma – Moriconi

1) Benché la proposta del giudice ex art. 185-bis non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione, il giudice deve indicare alcune direttive che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza nel farla propria, ovvero nello svilupparla autonomamente. 2) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. SENTENZA

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27.04.2017 – Padova – Marani

La condanna alle spese di causa e al contributo unificato del giudizio deve sempre estendersi al procedimento di mediazione, in quanto costituisce condizione di procedibilità della causa stessa.
SENTENZA

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24.03.2017 – Padova – Colussi

La condanna alle sanzioni previste ai sensi dell’art. 96 c.p.c. possono essere comminate solo qualora vengano dimostrati gli estremi della colpa grave o del dolo in capo al soggetto avverso cui si chiedono.
Nel caso di specie, devono ritenersi esclusi i presenti estremi, con conseguente rigetto della domanda di condanna da parte del giudice.
SENTENZA

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14.07.2016 – Roma – Moriconi

Si può ipotizzare che il legislatore si volesse accontentare del semplice dato formale dell’avvenuta presentazione dell’istanza di mediazione da parte del soggetto onerato ?
Si può̀ ipotizzare che per il legislatore fosse del tutto indifferente che l’istante si presentasse effettivamente davanti al mediatore per esperire la mediazione? E che potesse essere sufficiente, per le esigenze perseguite con questa riforma, un ruolo del mediatore puramente notarile, di attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda?
È del tutto evidente, al contrario, che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire si incontrassero personalmente e tentassero, discutendo con la presenza attiva e fattiva del mediatore, di accordarsi.
SENTENZA

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