01.12.2017 – Monza – Bertolozzi

La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazione, Il che implica l’applicazione della suddetta disposizione anche al procedimento di convalida successivamente al mutamento del rito ordinario in locatizio. L’improcedibilità del giudizio non travolge l’ordinanza di rilascio dell’immobile in quanto, pur non avendo, quest’ultima, autorità di giudicato, può essere qualificato comunque come provvedimento di condanna, con riserva delle eccezioni dell’altra parte, i cui effetti permangono fino a quando non viene emessa la sentenza di merito.

30.11.2017 – Roma – Cassazione

La Corte d’Appello di Palermo ha aderito all’interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio, stante la previsione dell’art. 71 quater disp. att. c.c.; ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente nell’incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della condizione di procedibilità. ORDINANZA

30.11.2017 – Roma – Moriconi

L’inottemperanza ingiustificata delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 della legge richiede che l’effettiva partecipazione alla mediazione costituisce sempre una grave inadempienza dalla quale ben può discendere l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
SENTENZA

23.11.2017 – Napoli – Corte d’Appello

Dovranno essere chiamate in mediazione anche le parti eventualmente rimaste contumaci, mediante comunicazione indirizzata personalmente con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
ORDINANZA

07.11.2017 – Nocera Inferiore – Giudice di pace M. Tudino

L’obbligo informativo sull’istituto della mediazione deve essere fornito oltre che dal mediatore anche e soprattutto dagli avvocati che assistono le parti in mediazione, atteso che la normativa in materia con l’art. 4 c. 3 d.lgs. 28/2010 ha instituito l’obbligo a carico del difensore che, al conferimento dell’incarico, è tenuto ad informare i propri clienti sull’istituto.
SENTENZA

04.11.2017 – Roma – Battagliese

Quando l’esperimento del tentativo di mediazione non è previsto come condizione di procedibilità rientra nella piena disponibilità delle parti, mediante apposito patto scritto, subordinare il diritto di agire in giudizio al corretto svolgimento del tentativo di mediazione. Tale patto, oltre ad essere pienamente legittimo e a qualificare la mediazione come obbligatoria, non viola il diritto di difesa dei contraenti.
SENTENZA

19.10.2017 – Padova – Reale

1) Il verbale di mediazione costituisce piena prova nel successivo giudizio, ancorché non sia impugnato per falsità del verbale stesso.
2)Nelle more del procedimento di mediazione, non è previsto da nessuna disposizione di legge l’invito scritto alle parti agli incontri successivi alla programmazione e al primo incontro di mediazione; 3) ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in ordine alla regolarità del procedimento di mediazione in caso di mancata assistenza legale da parte di un avvocato alla parte: la conseguenza sarebbe solo quella della necessità dell’omologazione dell’accordo da parte del Presidente del Tribunale. In assenza di quest’ultima, l’accordo non costituisce titolo esecutivo ai fini del successivo giudizio.

05.10.2017 – Roma – Moriconi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
ORDINANZA

28.09.2017 – Verona – Vaccari

Il procedimento di conciliazione obbligatoria può ritenersi compatibile con l’ordinamento comunitario qualora non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso sostanziale, sospenda la prescrizione e decadenza dei diritti oggetto della controversia, non generi ingenti costi per le parti, a patto che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. ORDINANZA

28.09.2017 – Roma – Moriconi

1) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare l’introduzione o l’incrostazione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto saturo come quello della giustizia italiana. Ciò costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante per l’accertamento e la prova dei fatti a carico della parte chiamata non comparsa, concorrendo a ritenere raggiunta la piena prova dell’inadempimento del convenuto. 2) l’ammontare della sanzione ex art. 96 c.p.c. deve essere parametrata ai seguenti criteri: allo stato soggettivo di colpa grave o dolo in capo al responsabile; alla qualifica e caratteristiche del responsabile attraverso le quali si rende capace di condotte consapevoli; alla forza e al potere economico del responsabile, di cui può abusare, con la sua condotta, del giudizio e modo di gestirlo; alla necessità che, in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, la sanzione costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.

27.09.2017 – Vasto – Pasquale

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della
eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante, secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
SENTENZA

19.09.2017 – Treviso – Deli

L’onere di attivarsi onde realizzare la condizione di procedibilità grava sulla parte che si oppone al procedimento monitorio, la quale deve dimostrare anche che il mancato avverarsi della condizione di procedibilità della domanda giudiziale non è dipeso in alcun modo dalla propria condotta. In ogni caso, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi soddisfatta qualora la parte onerata provveda soltanto a depositare l’istanza di mediazione, ma è necessario che l’incontro di programmazione si svolga effettivamente.
SENTENZA

19.07.2017 – Roma – T.A.R. Lazio

Tra i fatti che possono comportare la cancellazione dell’organismo di mediazione deve ricomprendersi l’ipotesi della perdita in capo ad uno dei mediatori, inseriti nell’elenco predisposto dallo stesso organismo, dei requisiti di onorabilità. Infatti, la titolarità del requisito dell’onorabilità in capo al mediatore inserito nell’elenco dell’organismo richiede l’iscrizione nel registro stesso per tutta la durata della dell’incarico e non solo al momento della richiesta di iscrizione.

26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

22.06.2017 – Milano – Pisani

Qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, l’attrice-opponente deve essere condannata al pagamento delle competenze e spese di mediazione, anche qualora il giudizio monitorio cessa di esistere per estinzione della pretesa creditoria.
SENTENZA

14.06.2017 – Lussemburgo – Corte di Giustizia Europea

La normativa italiana non può imporre l’obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Nel contempo, è legittima la previsione normativa che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria collegata alla mancata ed ingiustificata partecipazione nella adr., se il consumatore si ritira successivamente al primo incontro con il mediatore. 2) L’obiettivo delle procedure ADR non è quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi ad organi giurisdizionali, ma quello di addivenire ad una soluzione concordata del conflitto. Le procedure di adr, pertanto, non possono comportare alcun tipo di disapplicazione dell’art. 47 CEDU, avente ad oggetto il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale.
3) L’Unione Europea deve assicurare ed assicura che gli Stati membri garantiscano l’accesso alle procedure adr gratuitamente o comunque a costi minimi ai consumatori.
SENTENZA

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