10.03.2017 – Pordenone – Leanza

La mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo di delegati. Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione e quindi l’improcedibilità della domanda. Graverà sul mediatore adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del èrimo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.
SENTENZA

02.03.2017 – Savona – Traverso

Si deve ritenere che gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto Ciò è tanto vero che l’art. 5 c. 6 d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante” onde evitare che lo stesso termine possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.
SENTENZA

27.02.2017 – Napoli – Bressi

L’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
SENTENZA

24.02.2017 – TAR Abruzzo

La disposizione di fonte primaria, cioè, conformemente alla funzione attiva e deflattiva della mediazione – non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti – prevede che il mediatore possa formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti.
SENTENZA TAR ABRUZZO

23.02.2017 – Roma – Moriconi

È del tutto evidente che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire provassero, incontrandosi e discutendo, con la presenza attiva e fattiva del mediatore, ad accordarsi.
A questo serve la condizione di procedibilità. Per questo è stata prevista per la parte onerata una sanzione assai pesante, vale a dire l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese, per il caso di non attivazione del procedimento di mediazione, obbligatoria e demandata.
SENTENZA

21.02.2017 – Verona – Vaccari

Al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore.
ORDINANZA

17.02.2017 – Firenze – Mazzarelli

La nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

30.01.2017 – Vasto – Pasquale

(…) occorre chiarire che, nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e aver recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione.
ORDINANZA

27.01.2017 – Napoli – Marrazzo

L’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte.
SENTENZA

20.01.2017 – Pavia – Marzocchi

(…) non si svolgeva regolarmente in quanto l’opponente, chiamata in mediazione dalla più diligente parte opposta, non si presentava all’incontro, limitandosi a delegare il proprio difensore incaricandolo di comunicare al mediatore i motivi della sua impossibilità di partecipare alla procedura

12.01.2017 – Roma – Cassazione

La mediazione esperita ante causam non soddisfa integralmente la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 c. 1-bis d.lgs. 28/2010; infatti, dall’istanza di mediazione emerge che la procedura ha riguardato solo una delle pretese sulla base delle quali l’attrice ha agito poi in giudizio, ovvero quella relativa all’applicazione, da parte dell’istituto di credito, di interessi usurari; non è stata formulata, invece, alcuna doglianza inerente gli interessi anatocistici e la responsabilità dell’istituto bancario per violazione degli obblighi di buona fede nei confronti dell’attore, non prospettate nemmeno in sede di atp, svoltasi in via preventiva rispetto alla mediazione.
ORDINANZA

23.12.2016 – Palermo – Ruvolo

Il Giudicante ha ravvisato che il primo incontro di mediazione non può ritenersi una mera formalità delegabile ai rispettivi avvocati, così come non può concludersi con una semplice dichiarazione di non voler procedere oltre il primo incontro. Pertanto, in caso di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, la conseguenza sarà quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale, qualora l’istante non si presenti al primo incontro, mentre se non compare personalmente in mediazione il chiamato, verrà comminata la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione personale, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.
(ORDINANZA)

20.12.2016 – Vasto – Pasquale

(…) non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul
tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

19.12.2016 – Roma – Moriconi

La partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. (…) valutazione specifica e concreta ad opera del giudice del contenuto del conflitto, della validità ed efficacia delle ragioni che ciascuna parte ha esposto a suo favore, e di conseguenza, della reale possibilità di mediabilità della lite.

06.12.2016 – Vasto – Pasquale

(…) deve ritenersi che la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di antipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
ORDINANZA

30.11.2016 – Milano – Rota

Instaurato tempestivamente il procedimento di mediazione, il predetto termine decadenziale di trenta giorni è stato interrotto salvo a riprendere nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 5, comma sesto, del decreto legislativo n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
SENTENZA

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