11.11.2021 – Bergamo – Cassazione
Questo Tribunale ritiene che l’accordo di conciliazione raggiunto dai fratelli M.XX in sede di mediazione abbia determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442), senza che le condizioni pattuite possano dunque essere recepite con la presente decisione, ancorché sia stato così previsto nel predetto accordo, avendo potuto le parti richiedere, al più, la redazione del processo verbale di conciliazione.
SENTENZA
05.11.2021 – Milano – Borrelli
Il Giudice ritiene che la convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice il danno cagionato dall’inesatto adempimento, in data 9.6.2014, della prestazione contrattuale. Tenuto conto che i CTU, esaurientemente rispondendo alle osservazioni del CT di parte attrice (che riterrebbe più congrua valutazione di tre – tre punti e mezzo) e del CT di parte convenuta (che ha posto in luce come lesioni cicatriziali più gravi ed evidenti siano solitamente stimate in percentuali inferiori al cinque per cento), hanno valutato il danno iatrogeno accertato (esito cicatriziale di 4 cm. in sede anteriore al III medio del braccio sinistro di uomo, con aderenze sottocutanee) come mero danno biologico permanente, quantificato nella misura del due/due e mezzo per cento della complessiva integrità psicofisica; considerato che O.XXX P.XXXXXXX aveva, al momento del verificarsi del danno, l’età di trentanove anni.
SENTENZA
02.11.2021 – Vasto – Pasquale
ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. Pertanto, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
SENTENZA
25.10.2021 – Roma – Moriconi
Laddove l’esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non abbia fondamento, non vi sarebbe altro da aggiungere. In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatorio e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.
ORDINANZA
20.10.2021 – Roma – Cassazione
La Corte ritiene che, al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda” e ancora “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”
SENTENZA
20.10.2021 – Treviso – Andreatta
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione delegata avviata a seguito del mutamento di rito. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all’ art. 91 c.p.c.
SENTENZA
19.10.2021 – Velletri – Buscema
La stessa Cassazione, nella sentenza n. 8473, consacra proprio l’incontro personale delle e parti come pilastro portante della struttura della mediazione, essendo “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale l’inizio della mediazione vera e propria che, come tale, deve fattivamente concretizzarsi, perché altrimenti perderebbe di effettività la stessa funzione deflattiva dell’istituto”. In questo senso si è espresso, di recente, il Tribunale di Brescia con la sentenza del giugno 2020, affermando che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione.
ORDINANZA
14.10.2021 – Catania – Marletta
considerato invero che la comunicazione dell’incontro fissato per la mediazione è avvenuta nel domicilio eletto dalla____ presso il proprio difensore; rilevato altresì che, come si evince con chiarezza dalla procura in atti, l’elezione di domicilio è stata conferita dall’odierna opponente sia per la fase giudiziale che per la fase stragiudiziale, nonché espressamente per la procedura di mediazione
ORDINANZA
13.10.2021 – Roma – Moriconi
Nell’ottica di favorire la partecipazione al procedimento di mediazione da parte della P.A. e nel solco della recente normativa emergenziale del c.d. scudo erariale, pur non essendo necessario uno scudo erariale della P.A. o del singolo funzionario in ragione dei citati criteri ermeneutici, si rivela necessario redigere un’apposita disposizione normativa che integri il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, fondata sul paradigma dell’articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
ORDINANZA
13.10.2021 – Roma – Cassazione
la Corte d’appello non ha tenuto “assolutamente in considerazione il fatto che era stato espletato un procedimento di mediazione e che controparti non avevano ingiustificatamente partecipato ad esso”, così che i ricorrenti non solo non dovevano essere condannati ex art. 96 c.p.c., ma ancor più non dovevano essere condannati alle spese del giudizio e da tale circostanza il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova a sostegno della loro domanda. Il motivo non può essere accolto.
ORDINANZA
12.10.2021 – Genova – Cassazione
Il tribunale ha rilevato che la delibera di approvazione del consuntivo 2017 non era stata impugnata, benché il S. fosse presente all’assemblea, deducendone correttamente che nessuna contestazione poteva esser sollevata nel giudizio di opposizione, essendosi la delibera ormai consolidata.
ORDINANZA
08.10.2021 – Roma – Franco
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a
una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve
procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme
non eccedenti cinquantamila euro.
SENTENZA
06.10.2021 – Vasto – Pasquale
La predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
Che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 03.03.2021
ORDINANZA
05.10.2021 – Aosta – Modolo
In relazione al conferimento delle deleghe per la partecipazione all’assemblea si ritiene che la norma
prevista dal regolamento contrattuale sul limite del numero di deleghe per ogni condomino sia di natura
regolamentare, ossia non si tratti di una norma che limita i diritti personali dei condomini sulle loro proprietà
esclusive o comuni, o che preveda clausole in base alle quali alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto
agli altri, e che pertanto si possa modificare con la maggioranza semplice e non sia necessaria l’unanimità.
SENTENZA
23.09.2021 – Pistoia – Iannone
Ritenuto che la causa potrebbe necessitare di un approfondito accertamento istruttorio – in particolare riguardo all’an e al quantum delle opere extra preventivo che parte opposta, ……s.r.l, sostiene di aver effettuato sull’abitazione sita in ……, nonché sulla imputabilità della somma di € 5.000,00 che parte opponente, Sig. ……, afferma di aver congruamente pagato per i lavori effettuati sul predetto immobile – , con conseguente aggravio delle tempistiche e dei costi processuali, destinato a riverberarsi negativamente sugli interessi delle parti
ORDINANZA
23.09.2021 – Aosta – Manna
Il termine di prescrizione dell’azione revocatoria non può che decorrere dalla trascrizione dell’atto dispositivo riguardante beni le cui vicende traslative sono assoggettate a trascrizione; questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
SENTENZA