22.09.2021 – Terni – Bellei

Alla luce di quanto evidenziato deve quindi ritenersi che le opere realizzate dal (…) ed approvate dall’assemblea condominiale con la delibera impugnata sia stata adottata in violazione di legge atteso che, da una parte, arrecano pregiudizio alle parti comuni – riduzione di aria e luce alle unità abitative che si prospettano nel cortile comune – e costituiscano quindi un’innovazione vietata ai esensi dell’art. 102, comma 2 c.c. e, dall’altra, violano le distanze minime previste del Regolamento regionale n. 2/2015 incidendo sui diritti individuali sulle cose comuni, per cui la predetta delibera, avente un oggetto illecito, è affetta da nullità.
SENTENZA

10.09.2021 – Pavia – Rocchetti

Va tenuto presente che le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di
mediazione sono valutate e soppesate diversamente dalla legge, a seconda che si tratti della parte istante
ovvero della parte invitata: solo nel primo caso, infatti, è prevista la sanzione più grave della improcedibilità della domanda, mentre nel secondo caso, ove sia la parte invitata a non partecipare “senza giustificato motivo” (personalmente o mezzo di rappresentante validamente nominato), il giudice del
successivo giudizio dovrà condannare la “parte costituita” (logicamente la parte convenuta) al versamento di
un importo pari al contributo unificato e potrà desumere dal comportamento tenuto in mediazione “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c.
SENTENZA

04.08.2021 – Salerno – Cassazione

I giudici d’appello, dunque, si sono attenuti al consolidato principio di diritto, secondo il quale “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis,D.L.vo n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi. è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2.
ORDINANZA

22.07.2021 – Monza – Albanese

Come si evince dall’ unico verbale di mediazione prodotto in atti, il quale, è bene ripeterlo, non dà adeguata contezza dell’ effettiva fissazione di precedenti incontri, l’ unico concretamente documentato, a questo punto presumibilmente il primo e anche l’ultimo, è quale, piuttosto, al fine di consentire al Tribunale di ritenere avverata la condizione di procedibilità e , conseguentemente, di esaminare nel merito la fondatezza o meno delle variegate domande proposte, avrebbe dovuto necessariamente parteciparvi ivi rappresentando, eventualmente, la propria volontà di non concludere alcun accordo di mediazione. Ne consegue anche per tale via la pronuncia di improcedibilità delle domande.
SENTENZA

20.07.2021 – Bari – Corte di Appello

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

19.07.2021 – Foggia – Lacatena

La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo.
SENTENZA

13.07.2021 – Roma – Cassazione

Orbene, considerato che tale circostante, relative all’avvenuta palese manifestazione da parte dell’attore nei confronti dell’altro comproprietario della volontà di escluderlo dal rapporto con il bene, non è stata neanche allegata nell’atto introduttivo, ne consegue che le prove offerte, volte meramente a dimostrare l’uso esclusivo del bene e l’assunzione in via esclusiva degli oneri patrimoniali relativi allo stesso, in mancanza di prova circa l’avvenuta manifestazione nei confronti dell’altro comproprietario della volontà di possedere il bene in via esclusiva, in considerazione di quanto sinora argomentato, non sono idonee a comprovare l’intervenuto acquisto del bene medesimo per usucapione.

07.07.2020 – Roma – Cassazione

Poiché l’opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione – che è, in concreto, l’unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio – ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico appare un’evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni.

La procedura di mediazione ha una finalità deflattiva, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo; ma è altrettanto evidente che – come ha ancora rilevato il Procuratore generale – nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere.
SENTENZA

01.07.2021 – Cremona – Lucini Paioni

Secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di locazione, “il conduttore non può astenersi dal versare il canone per aver il locatore celato la copertura in amianto del fabbricato nonché per non aver posto in essere gli interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di acqua piovana, atteso che la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore”.
SENTENZA

28.06.2021 – Venezia – Paolini

“Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1135, secondo comma, del codice” e che “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone…idonea proroga della prima comparizione”, è altrettanto vero che la predetta proroga deve essere richiesta “su istanza del condominio”.
SENTENZA

24.06.2021 – Lecce – De Pasquale

Chi ricorre alla procedura d’urgenza deve quindi fornire al giudice un’evidenza del diritto, ovvero un’immediata verosimiglianza di fondatezza delle sue pretese da acclararsi all’esito della cd. Summaria cognitio. Il giudice deve valutare la sola probabilità del diritto, emanando un provvedimento limitato nel tempo, destinato a venire meno ed a essere sostituito dal provvedimento definitivo, o di merito, emesso
all’esito dell’accertamento pieno dei fatti raggiunto attraverso il procedimento ordinario, provvedimento
definitivo alla cui effettiva attuazione il provvisorio provvedimento cautelare è funzionalmente ordinato.
ORDINANZA

04.06.2021 – Milano – Corte d’Appello

Non è concepibile nel nostro ordinamento che due (o più) soggetti, i quali apparentemente o con maggiore probabilità, per loro scelta o per scelta dei rispettivi legali, ritengano più di altri di vantare diritti su un determinato immobile, possano autonomamente e privatamente decidere chi di tali diritti sia l’effettivo titolare. Perché l’effettivo titolare dei diritti ben potrebbe essere anche un terzo, a cui le parti della causa e della mediazione non hanno potuto (o voluto) pensare. E le parti non possono disporre del diritto di quel terzo, senza averlo ascoltato, senza contraddittorio, senza il suo consenso all’esito della mediazione
SENTENZA

03.06.2021 – Venezia – Quota

Circa la domanda riconvenzionale dei convenuti l’attore non ha contestato, nella prima udienza, la loro proprietà della porzione di sottotetto individuata nella loro planimetria né di aver vantato sulla stessa di esserne a sua volta proprietario, al fine di sfruttare la relativa cubatura per realizzare la sopraelevazione del soffitto del suo locale cucina sottostante ed ottenere l’autorizzazione dell’opera da parte del Comune.
SENTENZA

06.05.2021 – Napoli – Vassallo

In primo luogo va osservato che la Corte di Cassazione Sezioni Unite con Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 ha stabilito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo
SENTENZA

06.05.2021 – Verona – Burti

Peraltro, la circostanza che l’assicurazione non abbia partecipato all’ incontro della procedura di mediazione attivata dall’ attore (v. doc. 10 dell’attore) costituisce argomento di prova ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 8, comma quatto bis, d. lgs. 28/2010 dell’ininfluenza della conoscenza di tale elemento di fatto sulla consistenza del rischio assicurato.
Ed, infatti, la partecipazione del procedimento di mediazione presuppone, indefettibilmente – ratio legis sottesa alla scelta di condizionare la procedibilità della domanda all’ esperimento del tentativo di mediazione potrebbe essere agevolmente elusa dal soggetto individuato quale destinatario della pretesa e l’assolvimento della condizione di procedibilità si concretizzerebbe nel mero adempimento di un incombente formale privo di effettiva utilità.
SENTENZA

02.05.2021 – Verona – Burti

Ritenuto che l’art. 3 comma 6-ter del d.l. 6/2020 prevede che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”;
ORDINANZA

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