28.04.2021 – Torino – Di Capua

Il giudice, su eccezione di parte proposta nella prima difesa, non deve dichiarare l’improcedibilità, ma assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza. Trova poi applicazione l’art. 5, comma 4, lettera a), D.lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale: “4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Nel caso di specie, come si è detto, con Ordinanza in data 03.12.2018 il Giudice Istruttore, dopo aver provveduto sull’ istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., ha assegnato alle parti termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione.
SENTENZA

26.04.2021 – Verona – Vaccari

La mancanza di identità tra la domanda oggetto di mediazione e quella avanzata in via giudiziaria non ha come conseguenza la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, allorquando la parte o convenuta abbia avuto piena cognizione dei fatti storici fondanti la pretesa di controparte e sia stata quindi messa, fin da allora, nella condizione di poter o conciliare la lite.
SENTENZA

22.04.2021 – Torino – De Magistris

La mediazione consiste in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti.

Tuttavia, non è applicabile al caso in esame il criterio della soccombenza virtuale perché l’accordo tra le parti è intervenuto in un momento successivo all’ instaurazione del giudizio ma prima di espletare l’istruttoria e non vi è, quindi, possibilità, per il giudice, di stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza di accordo.
SENTENZA

16.04.2021 – Roma – Cassazione

Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. … c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
ORDINANZA

14.04.2021 – Roma – Miccio

È legittimo avviare un’azione giudiziaria contemporaneamente al procedimento di mediazione, ma tale condotta può essere valutata per la determinazione delle spese legali.
La natura indeterminabile della lite è una regola di chiusura che opera quando sia oggettivamente impossibile attribuire un valore alla causa, quale che sia il vizio fatto valere. SENTENZA

14.04.2021 – Milano – Boroni

Le parti possono delegare taluno all’uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
ORDINANZA

13.04.2021 – Vicenza – Picardi

Pur rappresentando in materia di diritti reali l’esperimento del tentativo di mediazione condizione di procedibilità dell’azione, nondimeno, in un caso come quello di specie, in cui il numero di soggetti convenuti era indefinito, così come di conseguenza non era possibile risalire alla corretta identificazione di tutti i comproprietari
appariva opportuno introdurre direttamente il giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria;
SENTENZA

12.04.2021 – Roma – Moriconi

La presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità.

La conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni.
ORDINANZA

23.03.2021 – Roma – Cassazione

La norma evocata, impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali; come correttamente colto della sentenza impugnata, qui si tratta di tutt’altra materia, non vertendosi sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali (la vicenda traslativa è del tutto estranea alla controversia),
bensì in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, sub specie dell’azione revocatoria, la quale, come noto, si limita a rendere insensibile nei confronti dei creditori l’atto dispositivo a
contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso.
ORDINANZA

23.03.2021 – Firenze – Luperini

Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.” Il d.lgs 28/2010 si limita dunque a rilevare che l’attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell’inosservanza dell’ordine del giudice.
SENTENZA

23.03.2021 – Torino – Ratti

La partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.
SENTENZA

18.03.2021 – Verona – Burti

Onera l’attrice in senso sostanziale di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma secondo, d.lgs. 28/2010 e fissa udienza al 15/7/2021 ore 10:30 per verificare l’eventuale conciliazione (di cui le parti daranno atto mediante nota depositata al fascicolo telematico per consentire al Giudice per tempo la calendarizzazione del ruolo d’udienza) o per assegnare i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
ORDINANZA

17.03.2021 – Palermo – D’Antoni

in caso di ammissione al patrocinio dello Stato per un procedimento mediatorio positivamente conclusosi con accordo tra le parti, il diritto al compenso del difensore sarebbe definitivamente compromesso, essendogli preclusa non solo la possibilità di ottenere la liquidazione dei compensi con oneri a carico dell’Erario, ma anche quella di chiedere compensi direttamente al cliente, ove si ponga mente al divieto ed alla sanzione di cui all’art. 85 T.U.S.G., nonché all’art. 29 del Codice Deontologico Forense che vieta espressamente all’Avvocato di chiedere o percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge
ORDINANZA

11.03.2021 – Trieste – Fanelli

Nel caso qui in esame – integrante senz’altro controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l’assistenza di un legale, gli odierni istanti hanno dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell’atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione, in misura che si ritiene congruo quantificare in euro 3.021,32, di cui euro 48,80 e euro 812,52 per costi e indennità ed euro 2.160,00 per compenso, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge; salva anche al riguardo una parziale compensazione, per le ragioni già sopra esposte.
SENTENZA

11.03.2021 – Nocera Inferiore – Longo

Per tale ragione, deve ritenersi che il mancato deposito nei termini di legge del verbale di mediazione non consenta di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudizio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita, motivo per il quale non vi è alcun dubbio che debba essere pronunciata l’improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell’art. 5, co 1bis, d.lgs. 28/2010.
SENTENZA

10.03.2021 – Roma – Moriconi

Informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;
ORDINANAZA

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