09.03.2021 – Perugia – Marzullo
la mediazione, intesa sia come pratica dell’autonomia privata assistita da professionisti competenti e dal mediatore dei conflitti, sia come sede in cui è maggiormente possibile un confronto costruttivo delle posizioni e degli interessi e il perseguimento di soluzioni strategiche a vantaggio di tutte le parti, è lo strumento più capace a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici e a ridurre il contenzioso giudiziale contingente all’attuale periodo emergenziale.
ORDINANZA
08.03.2021 – Palermo – Zagarella
È infatti disposto dal dettato normativo di cui al D. Lgs. 28/2010 che la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l’ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l’invito del giudice alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di 15 giorni dal provvedimento suddetto produca la improcedibilità della domanda.
SENTENZA
08.03.2021 – Roma – Moriconi
Informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co. 2° e che ai sensi dell’art.8 dec. lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa, nonché dall’art. 96, III °, c.p.c.
ORDINANZA
03.03.2021 – Sondrio – Minervini
L’espressione “danno morale” è impiegata per indicare uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non patrimoniale, vale a dire la sofferenza soggettiva ed interiore cagionata dal reato, in sé considerata – la cui intensità e durata nel tempo rilevano non già ai fini della esistenza del danno, bensì della mera quantificazione del relativo ristoro – ma anche il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana.
SENTENZA
02.03.2021 – Aversa – Ferrara
Ne deriva pertanto che la domanda va dichiarata improcedibile. In questo senso si è espressa, da ultimo, la Corte appello Milano, con la pronuncia del 4 luglio 2019, n.4919, ove si legge “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.
SENTENZA
22.02.2021 – Roma – Amato
Com’è noto, ai sensi del D.L. vo 28/2010 art. 5 co. 6°, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
Gli attori hanno incardinato tempestivamente il procedimento di mediazione presentando la relativa istanza in data 11.7.18, ma la comunicazione di quest’ultima risulta effettuata al Condominio solo in data 16.7.18, dunque oltre il termine di 30 giorni.
SENTENZA
22.02.2021 – Venezia – Franzoso
Ritiene il Tribunale che con l’esperimento della procedura di mediazione – tempestivamente attivata con domanda depositata in data 26.6.2016 (non esseno il termine di cui all’ art. 5 Dl n. 28/2010 perentorio e non essendo la presenza della parte obbligatoria potendo essere delegato il procuratore) e conclusa entro il termine di tre mesi dalla data di deposito della domanda stessa – anziché della negoziazione assistita, la domanda sia comunque procedibile.
SENTENZA
10.02.2021 – Busto Arsizio – Barile
Dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Busto Arsizio, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti.
ORDINANZA
09.02.2021 – Lecco – Cassazione
La Corte d’appello ha perciò dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo a carico del Condominio (omissis), della Centrovalle s.a.s. e di Z.M.C. (avente causa delle altre condomine C.F. e C.C., già parti del giudizio) le spese processuali sostenute da M.V. in virtù del principio della soccombenza virtuale.
SENTENZA
05.02.2021 – Monza – De Giorgio
“Mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione.
ORDINANZA
03.02.2021 – Roma – Cassazione
Questa Corte, quindi, quando il giudice di appello, come nella fattispecie, non abbia disposto la mediazione, investita del tema e riconosciuto fondato il motivo, deve cassare con rinvio e disporre che il giudice di appello proceda alla mediazione e, all’esito del suo inutile esperimento, rinnovi il giudizio oppure, in mancanza, dichiari l’improcedibilità;
SENTENZA
02.02.2021 – Roma – Cassazione
Questa Corte ha già affermato che l’obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant’è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa
in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo, né può utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si è detto, ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio: sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati.
SENTENZA
29.01.2021 – Forlì – Picci
Nel caso di improcedibilità della domanda e revoca del decreto, il creditore opposto potrà sempre riproporre la domanda; al contrario, se l’onere di attivazione venisse posto sul debitore opponente, l’effetto sarebbe quello di rendere irrevocabile l’ingiunzione compromettendo definitivamente il suo diritto.
SENTENZA
28.01.2021 – Roma – Cassazione
Recentemente Sez. Unite con Sentenza n. 19596 del 2020,in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al soggetto sul quale grave l’onere di avviare l’esperimento della mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo processo ordinario di cognizione (rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 18741 pubblicata in data 12 luglio 2019) ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
SENTENZA
22.01.2021 – Roma – Cassazione
L’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725 c.c., comma 1, salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.
ORDINANZA
21.01.2021 – Roma – Cassazione
I diritti concorrenti costituiscono situazioni soggettive autonome, la cui particolarità è che, stante l’identità dello scopo, l’estinzione per adempimento dell’una provoca il venir meno anche dell’altra. Per il resto i due diritti sono indipendenti e possono essere oggetto di disposizione separata ed avere anche distinti termini prescrizionali
SENTENZA