20.01.2021 – Roma – Cassazione
Si deduce la violazione del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 1-bis e 2, per non avere la corte territoriale disposto la mediazione delegata e per avere affermato la non obbligatorietà della mediazione in quanto il procedimento non afferirebbe alla materia dei diritti reali.
ORDINANZA
13.01.2020 – Torino – Peila
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.
SENTENZA
12.01.2021 – Foggia – Cennamo
Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.
Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in Y.
A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata.
SENTENZA
11.01.2021 – Roma – Moriconi
Pacifico essendo che il procedimento di mediazione demandata disposto con ordinanza del giudice del 4.11.2019 non si è potuto svolgere per giustificato motivo (Covid 19), uno dei soggetti ai quali viene fatto obbligo di partecipare e precisamente spa … ha richiesto al giudice, con le note del …, di revocare l’ordinanza in quanto che l’esito della mediazione non potrà che essere negativo non essendo volontà di … spa rinunciare all’eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dalle attrici.
Peraltro, è incomprensibile come si possa assumere un atteggiamento così tetragono per chi conosca il sistema normativo e quello giudiziario del Paese ove la certezza degli esiti del giudizio, qualsiasi cosa ciò voglia significare, non esiste né è mai esistita.
ORDINANZA
08.01.2021 – Pistoia – Iannone
Ritenuto che la trattazione in via ordinaria del procedimento e l’espletamento della fase istruttoria richiederebbero tempi prevedibilmente non contenuti e comunque non rispondenti all’interesse delle parti a una definizione sollecita del giudizio, che invece potrebbe avere luogo in sede di mediazione a cui ben potrebbero partecipare tutte le parti dell’odierno giudizio, comprese quelle chiamate in causa, il cui coinvolgimento – ad una prima analisi delle rispettive posizioni – pare opportuno al fine di una corretta ricostruzione della controversia
ORDINANZA
14.12.2020 – Salerno – Cassazione
Che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnate va cassato con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in altra composizione, perché’ essa – verificata la tempestività della istanza di mediazione alla luce del principio che “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l’istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6, il decorso del termine semestrale decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito” (Cass. n. 2273 del 2019), si pronunci sulla domanda di equa riparazione; che al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese di questo giudizio.
ORDINANZA
26.11.2020 – Roma – Adelaide
I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l’onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all’opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della legge n. 28 del 2010 la quale prevede, per l’appunto, che l’onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.
SENTENZA
18.11.2020 – Brindisi – Rampino
Invero questo giudicante aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tentativo di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, in special modo quando tali domande rientrano tutte tra le materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010, sicchè, nell’ipotesi in cui venga introdotta nel processo una domanda diversa rispetto a quella sottoposta a mediazione, si ritiene che il giudice sia tenuto a disporre l’esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione.
SENTENZA
06.11.2020 – Bergamo – Russo
Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendo dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società assicurativa opposta, all’ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, e dovendo in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
ORDINANZA
14.10.2020 – Bergamo – Russo
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve affermare la fondatezza della pretesa fatta valere dagli attori in sede di mediazione, in particolare con riferimento alla eccezione di nullità della delibera del 15 ottobre 2015, con la quale è stato stabilito, in violazione dell’ art. 1123 comma 3 c.c., che i costi di rifacimento del lastrico di proprietà C.XXXXX e L.XXXXXXX fossero addebitati per un terzo ai condomini proprietari del lastrico e per due terzi a tutti i restanti condomini secondo i millesimi di proprietà, anziché ai soli condomini proprietari di unità immobiliari per le quali il lastrico interessato dai lavori costituisce copertura.
Conseguentemente, è meritevole di accoglimento la domanda avanzata dagli attori in ordine alla rifusione dei costi sostenuti per l’esperimento dei procedimenti di mediazione introdotti presso il Servizio di Conciliazione della C.XXX di Bergamo come da documenti nn. ri 7, 17 e 20 del fascicolo di parte attrice, comprensivi anche del compenso del difensore.
Gli attori hanno infatti documentato gli esborsi sostenuti in mediazione e di onorario dell’avv. B.XXXXX (docc. da 24 a 30 del fascicolo attoreo
SENTENZA
12.10.2020 – Roma – Moriconi
Invero l’esito della consulenza, come già osservato e motivato nella predetta ordinanza, avrebbe dovuto indurre le parti a maggiore attenzione sulla convenienza di un accordo. Va aggiunta la palese irrilevanza, escluso il dolo non provato, della eventuale tardiva informazione da parte dell’assicurato della messa in mora (non si vede infatti quale pregiudizio, infatti neppure allegato, possa aver subito la compagnia di assicurazione), avrebbero dovuto favorire l’accordo.
ORDINANZA
06.10.2020 – Roma – Cassazione
Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendo dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società assicurativa opposta, all’ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, e dovendo in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve conclusivamente affermare che la necessaria partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) (…) è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr.lgsl.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.
ORDINANZA
01.10.2020 – Foggia – Depalma
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”. L’art. 8 della medesima legge, disciplinando il “procedimento di mediazione”, precisa che: “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
La parte istante, quindi, non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l’organismo di mediazione.
Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all’altra il solo fatto di “aver deposito la domanda” (come nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all’allegazione della stessa domanda.
SENTENZA
23.09.2020 – Napoli – Corte di Appello
La Corte d’appello ha respinto la domanda riconvenzionale, ricordando come ai sensi dell’art. 1592 c.c. il conduttore non abbia diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, salvo che non vi sia stato il consenso del locatore – anche riguardo all’entità economica degli interventi e alla convenienza delle opere a farsi – consenso che non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, occorrendo una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, non essendo sufficiente neppure la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse.
ORDINANZA
06.09.2020 – Modena – Maccaferri
Invero si ricava dai documenti in atti che parte attrice, a seguito del termine concesso dal gdp, al fine di svolgere il tentativo di mediazione ex D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, ha promosso la procedura di mediazione di fronte ad un organismo di conciliazione abilitato, tuttavia questo non sortiva esito positivo. Le eccezioni mosse dalla parte convenuta circa l’invalidità del verbale depositato vanno accolte
SENTENZA
31.08.2020 – Treviso – Andreatta
La “litigiosità” tra le parti non giustifica il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, “giacché tale procedimento è rivolto proprio ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni”
SENTENZA