22.08.2020 – Benevento – D’Ambrogio
aver introdotto in sede giudiziale una nuova causa petendi relativa al superamento del tasso soglia per l’usura è certamente fatto costituente proprio la citata asimmetria tra le domande svolte in fase stragiudiziale e quelle svolte in fase giudiziale, poiché è stato alterato il percorso valutativo della domanda di mediazione da parte della società convenuta.
SENTENZA
04.08.2020 – Castrovillare – Prato
Va evidenziato che nella sentenza di primo grado la questione relativa alle implicazioni conseguenti alla mancata comparizione personale delle parti in sede di mediazione non risulta in alcun modo esaminata, con il conseguente corollario che il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio la questione di improcedibilità di detta domanda, e che l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo,
mentre tra le questioni pregiudiziali di rito – sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il giudice non si sia pronunciato – e la questione di merito sussiste una relazione di mera presupposizione
logico- giuridica
SENTENZA
21.07.2020 – Bologna – Costanzo
Il giudice tenuto conto della condotta dell’opponente (che ha immediatamente avviato la mediazione dopo la notifica del precetto), del fatto che i difensori dell’opponente appartengono al Foro di Monza e della particolarissima situazione connessa alla emergenza epidemiologica (con pluralità di prassi – a fronte della molteplicità dei protocolli siglati in sede locale – in assenza di un esplicito dato normativo sul punto), ravvisati i presupposti per la rimessione in termine e ritenuta sommamente opportuna una soluzione amichevole, rimette in termini l’opponente per l’avvio della mediazione e preso atto dell’istanza già inoltrata per l’avvio della mediazione, rinvia alla nuova udienza 22 settembre 2020 ore 9.25 per verificare l’esito della mediazione (se l’incontro davanti al mediatore dovesse essere fissato in data successiva all’udienza, le parti con documentata istanza depositata in telematico potranno chiedere un rinvio ante udienza);
ORDINANZA
20.07.2020 – Roma – Cassazione
Rilievo, quest’ultimo, che evidenzia come, pur dinanzi alla nettezza del testo normativo in ordine al limite temporale previsto per eccepire il difetto di mediazione, l’attuale ricorrente ha posto una questione manifestamente infondata, nonostante l’essere stata proprio lei gravata dall’onere di avviare la mediazione, quale parte interessata al giudizio nella sua prospettazione (per cui avrebbe subito danneggiamenti all’immobile che aveva locato, così che sarebbero insorti diritti risarcitori): il che – non si può non rilevare, seppur per inciso – approssima assai l’utilizzazione del ricorso per cassazione, quanto al secondo motivo – appunto manifestamente infondato all’abuso del diritto processuale.
ORDINANZA
15.07.2020 – Verona – Bartolotti
L’argomentazione difensiva ha dunque avuto l’ unico effetto di costringere ad inutile sforzo motivazionale; inoltre deve rilevarsi come il convenuto S.XXXX T.XXXXX abbia eccepito la necessità di esordire la mediazione , a pena di improcedibilità dell’ azione, pur essendo il procedimento scaturito dall’ inadempimento degli accordi pattuiti a definizione del contenzioso ereditario, per il quale già era stata espletata la procedura di mediazione; ancora più grave risulta il comportamento del convenuto, il quale risulta poi non avere aderito al procedimento invocato, dopo l’ instaurazione da parte di S.XXXXXXX T.XXXXX, che è stato quindi chiuso a verbale negativo
SENTENZA
13.07.2020 – Genova – Corte d’Appello
Irrilevante, poi, è la circostanza che l’appellata abbia rifiutato una proposta transattiva; l’art. 91 c.p.c. dà rilievo a tale condotta, ai fini della disciplina delle spese, solo quando la domanda sia accolta in sentenza in misura non superiore al contenuto della proposta rifiutata.
SENTENZA
16.06.2020 – Roma – Corrias
Ritenuto in conclusione: che l’ opposizione ed ogni altra domanda formulata dalla M.XXXXX debbano essere dichiarate improcedibili per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
che debba essere accolta la domanda di risarcimento azionata dalla M.XXXXXX ai sensi dell’ art.96 c.p.c., potendo ritenersi, sulla base del comportamento dilatorio tenuto dalla M.XXXXX in sede di mediazione, che la stessa abbia intrapreso il presente giudizio con la consapevolezza dell’ infondatezza dei suoi assunti difensivi
SENTENZA
03.06.2020 – Brescia – Pezzotta
Nel caso di specie alcuna giustificazione è stata portata. Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe, come già detto un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali ( es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all’incontro) può ammettersi che sussista l’impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l’avveramento della condizione di procedibilità e l’assenza di sanzioni.
SENTENZA
04.02.2020 – Lecce – De Pasquale
Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l’indennità in quanto a nulla rileva, al fine di ottenere una esenzione dal pagamento, che alcuni degli interessi delle parti siano coincidenti.
Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione.
SENTENZA
20.01.2020 – Roma – Moriconi
In questo caso la condotta dell’Ospedale…, soggetto strutturato, consapevole e dotato di elevata organizzazione, è grave, avendo impedito la transazione/conciliazione globale della lite, e non è alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.
ORDINANZA
16.01.2020 – Verona – Vaccari
In tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della
tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la penultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.
VERBALE
13.01.2020 – Cosenza – Maffei
Il Tribunale ritiene che, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.
SENTENZA
13.01.2020 – Avellino – De Tullio
Il Tribunale ritiene di pronunciare condanna della SOCIETÀ XX e della SOCIETÀ ZZ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento della somma determinata equitativamente in € 5.000,00, oltre interessi legali, in favore della BANCA, in applicazione dell’art. 96 comma III cod. proc. civ., in ragione del preclusivo ed ingiustificato rifiuto di prendere parte al tentativo di mediazione obbligatoria, manifestato con l’atto di delega in data 21.7.2017.
SENTENZA
09.01.2020 – Roma – Cassazione
La condizione di procedibilità della “controversie in materia di condominio” non possa dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso “possibile” iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1.
ORDINANZA
05.01.2020 – Velletri – Colangelo
Accertare e dichiarare la responsabilità della banca ex art. 96 cpc, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione esperita dagli attori.
SENTENZA
13.01.2020 – Firenze – Cassazione
Giova sottolineare che la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione di improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso dal giudice, ma piuttosto l’effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell’udienza fissata dal giudice per consentire l’avveramento della condizione di procedibilità.
SENTENZA