26.11.2019 – Verona – Vaccari
Qualora nella procura sia presente esclusivamente la dicitura “potere di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” e, non anche, un chiaro riferimento alla facoltà del difensore di partecipare alla mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
SENTENZA
26.09.2019 – Roma – Moriconi
Vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Va avvertito che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr. lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è comportamento valutabile nel merito della causa e possibile fonte di responsabilità ex art. 96 cpc.
ORDINANZA
02.09.2019 – Milano – Folci
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 per le controversie in materia di
condominio, prevede la condanna, per chi non ha partecipato senza giustificato
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma
corrispondente al contributo unificato, mente non è previsto alcun rimborso delle
spese sostenute dalla parte che ha richiesto la mediazione. SENTENZA
27.06.2019 – Roma – Moriconi
Si deve conclusivamente affermare che la necessaria partecipazione personale, non
delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) che qui non ricorrono, non essendo credibile né verosimile che per ben due occasioni, neppure l’una a ridosso dell’altra, G.A. sia stato nell’assoluta impossibilità di presenziare al procedimento di mediazione, è insita nella
natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr. lgsl.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.
SENTENZA
12.06.2019 – Roma – Ghiron
La partecipazione alla mediazione sia un atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile) considerato altresì che la partecipazione del difensore all’uopo delegato ha il solo scopo di garantire un’assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale. L’istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i ‘litiganti’ al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; verifica impossibile in assenza delle parti.
SENTENZA
28.05.2019 – Pavia – Claris Appiani
DECRETO
24.05.2019 – Bologna – Cassazione
Avrebbe dovuto promuovere il procedimento di mediazione entro il termine assegnato dal Tribunale, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel termine assegnato dal Tribunale con l’ordinanza in data 10.4.2017 con la quale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposto il mutamento del rito, il Tribunale aveva assegnato il termine per l’esperimento del procedimento di mediazione.
Il mancato esperimento della mediazione ha quindi comportato la improcedibilità della domanda creditoria fatta valere in sede monitoria, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
SENTENZA
19.05.2019 – Verona – Pagliuca
A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’iniziativa dell’attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e, quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’impedimento che rileva ai sensi dell’art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione. La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata.
SENTENZA
14.05.2019 – Roma – Cassazione
SENTENZA
09.05.2019 – Roma – Cassazione
Se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Deve ritenersi che (essendo pacifica la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì, giusta espresso accertamento in tal senso contenuto in sentenza, che il difensore per essa presente fosse munito «di sola procura alle liti», con la conseguenza che lo stesso non poteva nemmeno considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione) la condizione di procedibilità rappresentata dall’esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) deve considerarsi non avverata.
SENTENZA
28.04.2019 – Roma – Corte di Appello
1) La presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata.
2) È vero che mediazione e negoziazione sono entrambi istituti processuali diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle misure di ADR e che costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. La Corte però rileva che nella mediazione esista un fondamentale elemento specializzante rappresentato dal ruolo centrale del mediatore che è neutrale che rende evidentemente eterogenei i due istituti processuali con impossibilità di comparare le due discipline ai fini del sindacato di legittimità dell’art. 3 Cost.
SENTENZA
16.04.2019 – Vicenza – Ventura
Dal verbale di mediazione, che si ricorda essere obbligatoria nella materia che ci occupa, prodotto da parte ricorrente, risulta che il sig. D.X, pur ritualmente notiziato della convocazione, non si è presentato e non ha addotto alcun valido motivo a giustificazione della sua assenza. Ebbene, da questo comportamento il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, e condannare la parte al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato. Si ritiene, infatti, che nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria le parti debbano partecipare, personalmente e fattivamente, onde non vanificare il dettato normativo che impone l’esperimento come condizione di procedibilità dell’azione, e che il FALLIMENTO della mediazione a causa della mancata partecipazione di una parte, senza giustificato motivo, sia sanzionabile.
ORDINANZA
16.04.2019 – Parma – Chiari
“Per mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità. Invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione.
ORDINANZA
14.04.2019 – Sondrio – Mazza
1) Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge subisce una interruzione a seguito della proposizione della istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere ai sensi dell’art. 5 c.6 Dlgs 28/2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’Organismo di mediazione. Ne consegue che l’atto di citazione avendo ad oggetto l’impugnativa deve essere portato a notifica entro il termine di trenta giorni che deve ricorrere nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione. La proposizione della domanda di mediazione ha, quindi, un effetto interruttivo e non sospensivo.
2) Il perfezionamento della notifica per il mittente, e quindi il momento rilevante per valutare il rispetto dei termini, è quello in cui l’atto viene consegnato all’Ufficiale Giudiziario e non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario.
SENTENZA
14.04.2019 – Aosta – De Paola
Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.
ORDINANZA
27.03.2019 – Roma – Cassazione
(circa chi debba riproporre la mediazione) Si registra non solo un ampio dibattito in dottrina ma anche un tuttora non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, reso più acuto dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA