TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015
tra
S.P.A.
-Parte attrice
CONDOMINIO DI 11 MILANO
-Parte convenuta contumace
Oggi, 21 luglio 2016, ad ore 9.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria Gentile, sono
comparsi:
per S.P.A. l’avv. Attilia FRACCHIA,
per CONDOMINIO di di MILANO, contumace, nessuno
compare.
E’ presente il dott. Alessandro CAPPAI per il tirocinio formativo ex art. 73 d.l.
21.06.2013 n. 69 (come conv. in l. 9.08.2013 n. 98, mod. dal d. 90/14, conv. in l. 114/14).
Preliminarmente l’avv. FRACCHIA dà atto di avere depositato in via telematica copia
dell’ordinanza ingiuntiva notificata, nel termine assegnato ed altresì esibisce l’originale
della stessa.
Il Giudice, verificata la conformità della copia dimessa in via telematica all’originale
esibito, invita la Difesa di parte attrice a precisare le conclusioni.
La parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente di
seguito riprodotto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contraris reiectis,
1.- confermare con sentenza l’ordinanza d’ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale nei confronti del Condominio di Milano non opposta
dal Condominio e divenuta definitiva;
2.- condannare il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 2°
comma c.c., nella misura di complessivi € 948,00 (docc.4-5-6), oltre ad interessi ex art.
1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
3.- condannare il Condominio alla rifusione di spese ed onorari del presente giudizio,
oltre a rimborso forfetario spese generali oltre ad oneri previdenziali.”
Altresì, l’Attrice discute oralmente riportandosi all’atto di citazione ed alla memoria
conclusionale dimessa ed a tutto quanto verbalizzato.
Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con
lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della
decisione; la sentenza sottoscritta dal Giudice con firma digitale, è allegata al presente
verbale di udienza.
il Giudice
dott.ssa Ilaria Gentile
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RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
N. 9860/2015 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Undicesima CivileIl Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE; ha
pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9860/2015 R.G. in data 19.02.2015,
promossa
da
S.P.A., corrente in Cusago (MI), via Volta 8, C.F. e P. IVA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Attilia FRACCHIA e con essa elettivamente domiciliata
in Milano, piazza Imperatore Tito n. 8, presso e nello studio del detto Difensore, giusta
procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine dell’atto di citazione;
-Attrice contro:
CONDOMINIO DI MILANO corrente ivi, in persona
dell’amministratore pro tempore, di seguito, per brevità: “CONDOMINIO”,
-Convenuto contumace-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE: come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO
- Allegazioni delle parti
ha evocato in giudizio il CONDOMINIO, deducendo: l’Attrice
effettua forniture di riscaldamento, installazione di apparecchiature per il riscaldamento,
conduzione, assistenza e manutenzione dei relativi impianti; la stessa ha concluso con il
convenuto un contratto di gestione a megawatt per il riscaldamento; il 3.09.2012;
subentrato un nuovo amministratore del CONDOMINIO, questi ha intimato
immediatamente la disdetta del contratto con raccomandata del 15.11.2013; nonostante i
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Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
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Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
numerosi solleciti dell’Attrice, il Convenuto non ha pagato le forniture del riscaldamento
perciò, non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, il 6.2.2014
ha promosso una procedura di mediazione dinanzi all’organismo ICAF
di Milano, allo scopo di non gravare il Condominio di troppe spese di contenzioso;
ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo
incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era
provveduto ad un primo parziale acconto di € 4.600,00 da imputare quale pagamento a
saldo della fattura n. 133433 (€ 3.194,26) ed acconto (€ 1.405,74) sulla fattura n. 134658;
l’organismo di mediazione ha proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro
tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore
ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di
legge, come da verbale allegato sub doc. 3, tale fallito tentativo di mediazione ha
comportato costi per l’Attrice pari ad € 410,00 oltre a € 538,00 di assistenza legale;
trascorso un anno dal tentativo senza che il Condominio abbia estinto i propri debiti, la
Convenuta è ancora debitrice di € 4.385,04 per sorte capitale, credito portato dalle fatture
nn. 140904/2014 e 143277/2014, nonché degli interessi di ritardato pagamento sulle
fatture pagate in ritardo, che ammontano ad € 739,41, oltre agli ulteriori interessi al tasso
convenzionale sulla sola sorte capitale dalla data della domanda al saldo; ancora,
l’Attrice ha diritto al risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che
consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel
procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per
l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF; dal combinato
disposto degli artt. 1218 e 1224 c.c. chiede il risarcimento, a titolo di maggior danno,
documentalmente provato, dei costi della mediazione, pari ad € 410,00, e delle spese
legali subite per € 538,00.
Il Condominio non si è costituito onde è stato dichiarato contumace, previa verifica della
regolarità della notifica.
Il 03.02.2016 il G.U. ha accolto l’istanza relativa ed emesso ordinanza di ingiunzione per
l’importo preteso per capitale ed interessi, ritualmente notificata al contumace e dichiarata
esecutiva il 28.04.2016. - Decisione
All’esito della notifica dell’ordinanza ingiunzione al contumace, ritualmente avvenuta in
data 16.02.2016 a mani dell’amministratore del CONDOMINIO convenuto, la detta
ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt.
186 ter e 647 cpc, onde è passata in giudicato.
La domanda di conferma della detta ordinanza-ingiunzione va, pertanto, accolta.
Quanto alla pretesa dell’Attrice, diretta alla condanna del CONDOMINIO al pagamento
delle spese stragiudiziali di cui alla procedura di mediazione avviata ed espletata
dall’Attrice, senza esito, la domanda attorea è fondata.
Difatti, va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale
dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i
corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi, pari, al netto di IVA, a
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Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
complessivi € 948,00, di cui € 410,00 per compenso dell’organismo di mediazione (€
50,00 + € 360,00) ed € 538,00, per assistenza legale (docc. 4, 5 e 6 fasc.
Altresì, circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed
inadempimento del CONDOMINIO Convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di
mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’Attrice prima
dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime
opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo
le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi
necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del CONDOMINIO
nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso; dunque, il
procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione
del carico giudiziario.
In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad
evitare -con minimi costi per il convenuto- il presente giudizio nell’interesse di entrambe
le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il
recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.
Il CONDOMINIO va dunque condannato al risarcimento del maggiore danno, ex artt.
1218 e 1224 co. 2 cc, per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, che
ammontano ad € 948,00, come risultante dai docc. 4,5 e 6. - Spese del processo
Le spese del processo seguono la soccombenza non essendo emersi ex actis elementi
idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite ex art.91 e ss cpc: il
CONDOMINIO va dunque condannata a pagare le spese della lite dell’Attrice.
Le spese di si liquidano in relazione al valore della controversia,
desumibile dall’entità delle somme effettivamente attribuite alla parte vittoriosa
(comprese nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00); nella specie, tenuto
conto delle spese per compenso e spese vive, ed accessori, già liquidate nell’ordinanzaingiunzione (titolo confermato dalla presente sentenza), risulta equo e congruo applicare i
parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
pari a complessivi € 1.617,50 per compenso, oltre € 42,16 per rimborso spese vive
(documentate ex actis) ulteriori rispetto a quelle giù liquidate nell’ordinanza-ingiunzione,
oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e
come dovuti in ragione del regime fiscale dell’Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda,
istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
accoglie
integralmente le domande attoree; per l’effetto, letti gli artt. 186 ter e 647 cpc
conferma
l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., emessa dal Tribunale nei confronti del
CONDOMINIO DI MILANO DI all’udienza del
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Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
IL
3.02.2016, n. 4624/2016 rep., notificata il 16.02.2016 e non opposta nel termine, già
dichiarata esecutiva all’udienza del 28.04.2016 ;
condanna
il CONDOMINIO DI MILANO al risarcimento degli
ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 co. 2 c.c., per spese di mediaz ione, nella misura di €
948,00, oltre interessi ex art. 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
letti gli artt. 91 e ss cpc,
condanna
CONDOMINIO DI MILANO a pagare a favore di
S.P.A., a titolo di pagamento integrale delle spese del processo, la
somma di € 1.659,66, di cui € 1.617,50 per compenso ed € 42,16 per rimborso ulteriori
spese vive ex actis (oltre quelle già liquidate nell’ordinanza ingiunzione), oltre 15% del
compenso per rimborso spese generali forfettario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti, in
ragione del regime fiscale dell’Attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, pronunciata a
Milano il 21.07.2016 ex art. 281 sexies c.p.c., sottoscritta dal Giudice con firma digitale
ed allegata al presente verbale di udienza.
il Giudice
dott.ssa Ilaria Gentile
Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016