22.06.2018 – Siracusa – Nuzzaci

TRIBUNALE DI SIRACUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Siracusa Avv. Fabio Nuzzaci, all’esito della discussione orale, ha pronunciato
e pubblicato ex art. 281 sexies c.p,c., mediante lettura di dispositivo e contestuali motivi ha emesso
la seguente
SENTENZA CON CONTESTUALI MOTIVI
Nella causa iscritta al n…../18 del r.g., promossa
DA
C. A., rappr. e difeso dall’ Avv. V. P.;

  • OPPONENTE
    CONTRO
    A… C…. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.
    e difeso dall’ Avv. M.P.;
  • OPPOSTA
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
    Dalla produzione documentale è emerso inequivocabilmente dal verbale di prosecuzione del
    13/9/2017, della procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 richiesto da C. G. alla A…
    C….. S.r.l., sottoscritto dall’opponente e dal proprio legale che lo stesso ha inteso di ‘iniziare la
    procedura, sottoscrivendo l’accettazione del regolamento di A… C… e impegnandosi a versare le
    indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.
    Pertanto si può ben dire che procedura è cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e
    senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto
    tale manifestazione volontà sia dipeso da errore o quanto meno da dolo altrui.
    Ciò consegue che parte opponente è obbligata a corrispondere la mediazione come da tabella
    contenuta nel regolamento che il accettato sottoscrivendo il detto verbale e che ammonta alla
    somma di 395,00 oltre iva al 22% per un totale di €. 481,90, ritenuto lo scaglione valore indicato
    nell’istanza di mediazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
    P.Q.M.
    Il Giudice di Pace di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione e dichiara
    esecutivo il decreto ingiuntivo 88/18 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa.
    Condanna parte opponente al pagamento in favore dell’opposta del presente giudizio che liquida
    nella somma di €. 300,00 per oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
    Così deciso in Siracusa il 22/6/2018.

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