Roma

04.02.2019 – Roma – Moriconi

L’organismo va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto.
È richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.
Consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc
ORDINANZA

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20.12.2018 – Roma – Moriconi

1) Nella mediazione, la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, il quale deve essere conferito con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere. Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione della parte impinge alla improcedibilità delle domande, oltre che alla possibilità di applicare sanzioni previste per la mancata partecipazione al procedimento.
2) La procura alle liti, quand’anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce solo alla causa e non è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo da parte del rappresentante.
SENTENZA

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27.09.2018 – Roma – Moriconi

1) Ai fini dello svolgimento effettivo della mediazione, è necessario che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
2) Ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c. 3 c.p.c., non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso al risarcimento, in quanto la somma comminata ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c. non è un risarcimento ma è un indennizzo in favore della parte che non risulta esserne soggetta ed è una punizione di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa grave o dolo, ad esempio non presentandosi al procedimento di mediazione, ancorché ritualmente convocata; l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa.
SENTENZA 2018.09.27

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12.03.2018 – Roma – Moriconi

La partecipazione della parte assistita dall’avvocato esclude alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento della mediazione con la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente, rimanendo da esaminare la diversa situazione per cui l’avvocato rappresenta la parte durante la mediazione solo se quest’ultima è da considerarsi persona fisica e solo in casi eccezionali.
ORDINANZA

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29.01.2018 – Vasto – Capuozzo

Vanno avvertite le parti che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 è richiesta alle parti l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere per l’attore alla stessa procedibilità della domanda è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
SENTENZA

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30.11.2017 – Roma – Cassazione

La Corte d’Appello di Palermo ha aderito all’interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio, stante la previsione dell’art. 71 quater disp. att. c.c.; ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente nell’incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della condizione di procedibilità. ORDINANZA

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30.11.2017 – Roma – Moriconi

L’inottemperanza ingiustificata delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 della legge richiede che l’effettiva partecipazione alla mediazione costituisce sempre una grave inadempienza dalla quale ben può discendere l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
SENTENZA

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04.11.2017 – Roma – Battagliese

Quando l’esperimento del tentativo di mediazione non è previsto come condizione di procedibilità rientra nella piena disponibilità delle parti, mediante apposito patto scritto, subordinare il diritto di agire in giudizio al corretto svolgimento del tentativo di mediazione. Tale patto, oltre ad essere pienamente legittimo e a qualificare la mediazione come obbligatoria, non viola il diritto di difesa dei contraenti.
SENTENZA

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05.10.2017 – Roma – Moriconi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
ORDINANZA

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28.09.2017 – Roma – Moriconi

1) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare l’introduzione o l’incrostazione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto saturo come quello della giustizia italiana. Ciò costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante per l’accertamento e la prova dei fatti a carico della parte chiamata non comparsa, concorrendo a ritenere raggiunta la piena prova dell’inadempimento del convenuto. 2) l’ammontare della sanzione ex art. 96 c.p.c. deve essere parametrata ai seguenti criteri: allo stato soggettivo di colpa grave o dolo in capo al responsabile; alla qualifica e caratteristiche del responsabile attraverso le quali si rende capace di condotte consapevoli; alla forza e al potere economico del responsabile, di cui può abusare, con la sua condotta, del giudizio e modo di gestirlo; alla necessità che, in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, la sanzione costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.

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19.07.2017 – Roma – T.A.R. Lazio

Tra i fatti che possono comportare la cancellazione dell’organismo di mediazione deve ricomprendersi l’ipotesi della perdita in capo ad uno dei mediatori, inseriti nell’elenco predisposto dallo stesso organismo, dei requisiti di onorabilità. Infatti, la titolarità del requisito dell’onorabilità in capo al mediatore inserito nell’elenco dell’organismo richiede l’iscrizione nel registro stesso per tutta la durata della dell’incarico e non solo al momento della richiesta di iscrizione.

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26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

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29.05.2017 – Roma – Moriconi

1) Benché la proposta del giudice ex art. 185-bis non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione, il giudice deve indicare alcune direttive che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza nel farla propria, ovvero nello svilupparla autonomamente. 2) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. SENTENZA

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23.02.2017 – Roma – Moriconi

È del tutto evidente che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire provassero, incontrandosi e discutendo, con la presenza attiva e fattiva del mediatore, ad accordarsi.
A questo serve la condizione di procedibilità. Per questo è stata prevista per la parte onerata una sanzione assai pesante, vale a dire l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese, per il caso di non attivazione del procedimento di mediazione, obbligatoria e demandata.
SENTENZA

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19.12.2016 – Roma – Moriconi

La partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. (…) valutazione specifica e concreta ad opera del giudice del contenuto del conflitto, della validità ed efficacia delle ragioni che ciascuna parte ha esposto a suo favore, e di conseguenza, della reale possibilità di mediabilità della lite.

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28.11.2016 – Roma – Moriconi

Il mediatore potrà, se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 decr. lgsl.28/10 disponendo in mancanza di accordo la mediazione della controversia.
SENTENZA

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