28.06.2021 – Venezia – Paolini
“Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1135, secondo comma, del codice” e che “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone…idonea proroga della prima comparizione”, è altrettanto vero che la predetta proroga deve essere richiesta “su istanza del condominio”.
SENTENZA