21.02.2017 – Verona – Vaccari
Al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore.
ORDINANZA
Al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore.
ORDINANZA
La mediazione esperita ante causam non soddisfa integralmente la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 c. 1-bis d.lgs. 28/2010; infatti, dall’istanza di mediazione emerge che la procedura ha riguardato solo una delle pretese sulla base delle quali l’attrice ha agito poi in giudizio, ovvero quella relativa all’applicazione, da parte dell’istituto di credito, di interessi usurari; non è stata formulata, invece, alcuna doglianza inerente gli interessi anatocistici e la responsabilità dell’istituto bancario per violazione degli obblighi di buona fede nei confronti dell’attore, non prospettate nemmeno in sede di atp, svoltasi in via preventiva rispetto alla mediazione.
ORDINANZA
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, in via preliminare va dichiarata l’improcedibilità, delle domande, avanzate dalla XXX, di nullità del contratto e delle clausole del rapporto di conto corrente e di quella di inibitoria alla segnalazione in Centrale rischi per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata da questo giudice.
SENTENZA
Infatti nel riquadro, in essa presente e destinato a descrivere l’oggetto della domanda, risulta scritto testualmente “vedi lettera studio (…) senza ulteriori precisazioni”; (…) tale generica dicitura non consente di stabilire se la lettera colà richiamata corrisponde a quella prodotta, unitamente all’istanza di mediazione.
ORDINANZA
L’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.: 1) la domanda riconvenzionale deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall’altra parte 2) la domanda riconvenzionale deve dipendere da un titolo che già dedotto in giudizio come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza del giudice adito né per materia né per valore. ORDINANZA
La sequenza negoziazione assistita – mediazione (anche se quest’ultima non è obbligatoria ai fini della condizione di procedibilità) non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo.
ORDINANZA
Qualora non si sia svolto il tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione e tutte le domande da essa cumulate che vi siano soggette.
ORDINANZA
Il giudice condanna ciascuna delle parti che non hanno partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. “Le loro posizioni non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa”.
al difensore della convenuta spetta il compenso per l’attività di assistenza prestata nella fase di mediazione, ai sensi dell’art. 20 del d.m. 55/2014 essendosi trattato di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio. Il relativo importo va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale.
SENTENZA
La mediazione è effettivamente esperita solamente con la presenza personale delle parti al primo incontro.
ORDINANZA