Effettivo svolgimento del primo incontro

12.01.2021 – Foggia – Cennamo

Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.
Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in Y.
A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata.
SENTENZA

Leggi Tutto »

18.11.2020 – Brindisi – Rampino

Invero questo giudicante aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tentativo di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, in special modo quando tali domande rientrano tutte tra le materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010, sicchè, nell’ipotesi in cui venga introdotta nel processo una domanda diversa rispetto a quella sottoposta a mediazione, si ritiene che il giudice sia tenuto a disporre l’esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione.
SENTENZA

Leggi Tutto »

23.09.2020 – Napoli – Corte di Appello

La Corte d’appello ha respinto la domanda riconvenzionale, ricordando come ai sensi dell’art. 1592 c.c. il conduttore non abbia diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, salvo che non vi sia stato il consenso del locatore – anche riguardo all’entità economica degli interventi e alla convenienza delle opere a farsi – consenso che non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, occorrendo una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, non essendo sufficiente neppure la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse.
ORDINANZA

Leggi Tutto »

03.06.2020 – Brescia – Pezzotta

Nel caso di specie alcuna giustificazione è stata portata. Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe, come già detto un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali ( es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all’incontro) può ammettersi che sussista l’impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l’avveramento della condizione di procedibilità e l’assenza di sanzioni.
SENTENZA

Leggi Tutto »

13.01.2020 – Avellino – De Tullio

Il Tribunale ritiene di pronunciare condanna della SOCIETÀ XX e della SOCIETÀ ZZ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento della somma determinata equitativamente in € 5.000,00, oltre interessi legali, in favore della BANCA, in applicazione dell’art. 96 comma III cod. proc. civ., in ragione del preclusivo ed ingiustificato rifiuto di prendere parte al tentativo di mediazione obbligatoria, manifestato con l’atto di delega in data 21.7.2017.
SENTENZA

Leggi Tutto »

14.04.2019 – Aosta – De Paola

Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.
ORDINANZA

Leggi Tutto »

06.02.2019 – Roma – Cassazione

Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione delle parti innanzi al mediatore perché, solo nel dialogo informale tra le parti e il mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Le parti possono farsi comunque sostituire da persone delegate, quindi anche dal loro difensore ma non solo, in alcuni momenti non salienti della mediazione, salva diversa disposizione legislativa. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi, il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
SENTENZA

Leggi Tutto »

27.09.2018 – Roma – Moriconi

1) Ai fini dello svolgimento effettivo della mediazione, è necessario che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
2) Ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c. 3 c.p.c., non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso al risarcimento, in quanto la somma comminata ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c. non è un risarcimento ma è un indennizzo in favore della parte che non risulta esserne soggetta ed è una punizione di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa grave o dolo, ad esempio non presentandosi al procedimento di mediazione, ancorché ritualmente convocata; l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa.
SENTENZA 2018.09.27

Leggi Tutto »

22.06.2018 – Siracusa – Nuzzaci

Nel caso di specie, deve ritenersi che la procedura sia cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto che tale manifestazione di volontà sia dipesa da errore o quantomeno da dolo altrui.
SENTENZA

Leggi Tutto »

23.05.2018 – Napoli – Corte d’Appello

1) Il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, posto che gli avvocati sono già a conoscenza del contenuto delle finalità della procedura di mediazione e che in tale procedura la funzione del legale è di assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza alla parte assente. 2)Deve precisarsi come sia necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare. 3)Deve altresì precisarsi che il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche quando l’accordo non è raggiunto, coerentemente con la funzione attiva e deflattiva della mediazione, quale istituto non destinato ad esaurirsi in una mera ricognizione dell’attività delle parti.
ORDINANZA

Leggi Tutto »

29.01.2018 – Vasto – Capuozzo

Vanno avvertite le parti che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 è richiesta alle parti l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere per l’attore alla stessa procedibilità della domanda è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
SENTENZA

Leggi Tutto »

15.12.2017 – Napoli Nord – Rabuano

Non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora una parte abbia solo presentato la domanda di mediazione: infatti, l’art. 5 c. 2-bis d.lgs. 28/2010 dispone che la condizione si verifica qualora si svolga effettivamente il primo incontro anche se ad esso dovesse seguire l’esito negativo della discussione.2) Le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura di mediazione possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. 3) il legislatore dispone l’onere di attivare la mediazione a carico di colui che vuole far valere un diritto in giudizio, non potendosi invece ritenere quest’obbligo in capo alla parte che ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di accertare fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del proprio diritto. ORDINANZA

Leggi Tutto »

19.10.2017 – Padova – Reale

1) Il verbale di mediazione costituisce piena prova nel successivo giudizio, ancorché non sia impugnato per falsità del verbale stesso.
2)Nelle more del procedimento di mediazione, non è previsto da nessuna disposizione di legge l’invito scritto alle parti agli incontri successivi alla programmazione e al primo incontro di mediazione; 3) ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in ordine alla regolarità del procedimento di mediazione in caso di mancata assistenza legale da parte di un avvocato alla parte: la conseguenza sarebbe solo quella della necessità dell’omologazione dell’accordo da parte del Presidente del Tribunale. In assenza di quest’ultima, l’accordo non costituisce titolo esecutivo ai fini del successivo giudizio.

Leggi Tutto »

05.10.2017 – Roma – Moriconi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
ORDINANZA

Leggi Tutto »

28.09.2017 – Verona – Vaccari

Il procedimento di conciliazione obbligatoria può ritenersi compatibile con l’ordinamento comunitario qualora non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso sostanziale, sospenda la prescrizione e decadenza dei diritti oggetto della controversia, non generi ingenti costi per le parti, a patto che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. ORDINANZA

Leggi Tutto »

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Privacy Policy