29.11.2018 – Genova – Corte di appello
1) inaccoglibile l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione ex art.5 c.2 D.Lgs. n. 28 del 2010, sollevata per la prima volta in sede di appello, in quanto tardiva.
SENTENZA D’APPELLO
18.10.2018 – Ascoli Piceno – Mariani
In sede di mediazione, l’elaborato peritale è stato espressamente svincolato dall’obbligo di riservatezza ed è pertanto producibile in giudizio ed ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, che la stessa sia vincolante tra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in mediazione ha i suoi vantaggi di costi e tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici.
SENTENZA
27.09.2018 – Roma – Moriconi
1) Ai fini dello svolgimento effettivo della mediazione, è necessario che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
2) Ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c. 3 c.p.c., non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso al risarcimento, in quanto la somma comminata ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c. non è un risarcimento ma è un indennizzo in favore della parte che non risulta esserne soggetta ed è una punizione di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa grave o dolo, ad esempio non presentandosi al procedimento di mediazione, ancorché ritualmente convocata; l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa.
SENTENZA 2018.09.27
21.07.2018 – Foggia – Depalma
La giustificazione di una parte in merito alla propria assenza agli incontri di mediazione deve reputarsi inesistente qualora risulti apodittica, contraria ad ogni spirito del d.lgs. 28/2010, nonché si configuri come contraria ad ogni volontà di accordo in mediazione.
ORDINANZA
22.06.2018 – Siracusa – Nuzzaci
Nel caso di specie, deve ritenersi che la procedura sia cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto che tale manifestazione di volontà sia dipesa da errore o quantomeno da dolo altrui.
SENTENZA
23.05.2018 – Napoli – Corte d’Appello
1) Il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, posto che gli avvocati sono già a conoscenza del contenuto delle finalità della procedura di mediazione e che in tale procedura la funzione del legale è di assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza alla parte assente. 2)Deve precisarsi come sia necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare. 3)Deve altresì precisarsi che il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche quando l’accordo non è raggiunto, coerentemente con la funzione attiva e deflattiva della mediazione, quale istituto non destinato ad esaurirsi in una mera ricognizione dell’attività delle parti.
ORDINANZA
22.05.2018 – Velletri – Casaregola
In difetto della partecipazione personale delle parti, non può essere concluso né alcun accordo in mediazione, né può considerarsi avverata la condizione di procedibilità a meno che non venga prodotta (e menzionata nel verbale di mediazione) la procura notarile conferita per ragioni di obiettiva impossibilità a presenziare all’incontro.
SENTENZA
12.03.2018 – Roma – Moriconi
La partecipazione della parte assistita dall’avvocato esclude alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento della mediazione con la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente, rimanendo da esaminare la diversa situazione per cui l’avvocato rappresenta la parte durante la mediazione solo se quest’ultima è da considerarsi persona fisica e solo in casi eccezionali.
ORDINANZA
07.03.2018 – Udine – Fuser
Se le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev’essere ammesso non solo l’utilizzo del verbale, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione dei soggetti. Ulteriore corollario è che il mediatore possa sul punto essere ammesso a deporre e, quindi, a testimoniare in quanto trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l’oggetto della lite tra le parti.
ORDINANZA
02.02.2018 – Verona
Quanto alla pretesa inutilità del procedimento, alla luce delle difese svolte dalla compagnia,
consistenti nella contestazione dell’operatività della polizza posta a fondamento della chiamata in garanzia, deve osservarsi che esse non precludono la valutazione di una soluzione conciliativa che, ad esempio potrebbe prevedere il solo concorso, in una determinata percentuale, della compagnia assicuratrice nel risarcimento del danno; né, d’altro canto, può ostare allo svolgimento del procedimento di mediazione l’ulteriore considerazione della terza chiamata, che attualmente non è possibile un’azione diretta del danneggiato nei confronti, della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria.
ORDINANZA
29.01.2018 – Vasto – Capuozzo
Vanno avvertite le parti che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 è richiesta alle parti l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere per l’attore alla stessa procedibilità della domanda è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
SENTENZA
23.01.2018 – Milano – Spinnler
La circostanza che l’amministratore non fosse investito di autorizzazione assembleare non rende nullo il procedimento di mediazione. Deve ritenersi che il vizio sia sanabile, prevedendo il disposto di cui all’art. 71 quater disp. att. c.c. la facoltà del mediatore di disporre, su richiesta dell’amministratore, proroga della prima comparizione allo scopo di consentire a quest’ultimo di munirsi di delibera assembleare.
SENTENZA
15.01.2018 – Torino – Tedeschi
In conformità a recentissima Giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale forense ha natura di danno emergente, afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell’esito futuro presumibile di un giudizio, alla stregua delle allegazioni attoree, secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito.
SENTENZA
16.04.2014 – Roma – Cassazione
Non può dubitarsi che il provvedimento di urgenza de quo attenesse alla proprietà, pacifico essendo che l’ordine (non osservato) di consegna della documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio incidesse sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione.
SENTENZA DI CASSAZIONE
17.05.2013 – Roma – Cassazione
Nel caso di specie, correttamente i giudici del merito hanno ravvisato il fine di profitto perseguito dall’odierno ricorrente nel fatto di continuare ad amministrare il condominio, il che lo poneva (e ciò non costituisce mera ipotesi, ma oggettiva constatazione) in condizioni di accampare ulteriori pretese o comunque di rendere più difficoltosa (se non di paralizzare) l’amministrazione del condominio stesso, giacché – come emerge dalla gravata pronuncia – il M. continuava a considerarsi amministratore del condominio ritenendo illegittima la delibera assembleare che lo aveva revocato, al punto da invitare i condomini dissenzienti a sottoscrivere un documento in suo sostegno.
SENTENZA DI CASSAZIONE
15.12.2017 – Napoli Nord – Rabuano
Non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora una parte abbia solo presentato la domanda di mediazione: infatti, l’art. 5 c. 2-bis d.lgs. 28/2010 dispone che la condizione si verifica qualora si svolga effettivamente il primo incontro anche se ad esso dovesse seguire l’esito negativo della discussione.2) Le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura di mediazione possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. 3) il legislatore dispone l’onere di attivare la mediazione a carico di colui che vuole far valere un diritto in giudizio, non potendosi invece ritenere quest’obbligo in capo alla parte che ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di accertare fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del proprio diritto. ORDINANZA